Litispendenza internazionale: serve la prova dell’identità delle parti (Cass. civ. Sez. III n. 10507 del 22.04.2025)
In tema di litispendenza internazionale ex art. 7 legge n. 218/1995, la sospensione obbligatoria del processo italiano presuppone la prova dell’avvenuta assunzione della qualità di parte nel giudizio straniero, il cui onere grava su chi eccepisce la litispendenza.