Fideiussione omnibus, nullità anticoncorrenziale rilevabile solo con fatti allegati (Cass. civ. Sez. I n. 11060 del 27.04.2025)
La nullità parziale della fideiussione omnibus derivante dall’intesa anticoncorrenziale è rilevabile d’ufficio in appello e in cassazione, ma solo se i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e il ricorso indichi specificamente gli atti.