Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 9676 del 13.04.2025)
È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso che censuri con l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. un fatto controverso senza indicare dove e con quale atto processuale esso sia stato introdotto nel giudizio di merito.