L’oggetto del giudizio di rinvio delimita il sindacato di legittimità sulla sentenza rescissoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 14956 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio è proponibile soltanto per l’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento. Il sindacato di legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri del giudice di rinvio e dell’osservanza dei relativi limiti. Nella fase rescissoria non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione. La sentenza rescindente circoscrive l’oggetto del giudizio rescissorio, vincolando le parti e il giudice del rinvio a tenere ferme le questioni di diritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decise come presupposto necessario della pronuncia espressa. Ne consegue che i profili deducibili nell’impugnazione della sentenza rescissoria devono riguardare esclusivamente l’aderenza di quest’ultima al principio espresso dalla sentenza rescindente.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un provvedimento di diniego di definizione agevolata, ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, relativo a una lite fiscale pendente concernente una cartella di pagamento. L’Amministrazione finanziaria aveva considerato la domanda come un inammissibile “condono su condono”, essendo la cartella scaturente da una precedente dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 44, comma 3, della legge n. 413/1991.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 7762/2023, aveva accolto il ricorso della società, rilevando la diversità dell’oggetto della lite fiscale, e aveva rimesso la causa al giudice del rinvio. La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Campania, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello, dichiarando l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato nei limiti precisati in motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza resa in sede di rinvio.
Con il primo motivo, l’Agenzia aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 7762/2023, omettendo di esplicitare il percorso logico-giuridico sotteso all’annullamento della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Il giudice del rinvio, dopo aver richiamato la giurisprudenza sulla legittimità della motivazione per relationem, aveva correttamente rapportato i principi espressi nella sentenza rescindente alla fattispecie concreta, affermando che la lite fiscale riguardava un nuovo atto impositivo, contenente l’irrogazione di sanzioni, ascrivibile alla categoria di cui all’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 289/2002. La censura relativa all’applicabilità del criterio di definizione di cui all’art. 44, comma 3, della legge n. 413/1991 è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio di rinvio, come individuato dall’ordinanza n. 7762/2023.
Con il secondo motivo, l’Agenzia aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, della legge n. 413/1991 e dell’art. 39 del d.l. n. 98/2011, rimettendo in discussione la natura impositiva della cartella. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui il giudizio di rinvio costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione. La sentenza rescindente vincola le parti e il giudice del rinvio a tenere ferme le questioni di diritto risolte o implicitamente decise. L’Agenzia, attraverso la denuncia del vizio di violazione di legge, tendeva inammissibilmente a rimettere in discussione questioni che costituivano presupposti esplicitamente decisi nell’ordinanza n. 7762/2023.
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Nota della Redazione
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