Dirigente con autonomia nella fissazione delle ferie e indennità sostitutiva non goduta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19938 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie è irrinunciabile, ma l’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare il proprio periodo di ferie, non ne abbia fatto richiesta. Tale indennità postula che la mancata fruizione sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali. L’accertamento di fatto circa l’effettiva fruizione delle ferie, compiuto dal giudice di merito sulla base della documentazione versata in atti, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice, già dipendente di una società operante nel settore radiotelevisivo, era stata promossa dirigente nel 2004, pur svolgendo mansioni dirigenziali sin dal 1999. Licenziata nel 2014 per la messa in liquidazione della società, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro per ottenere, tra l’altro, l’indennità sostitutiva per 228 giornate di ferie che assumeva non godute e non retribuite con le spettanze di fine rapporto.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo il diritto all’indennità sul rilievo che, nel periodo in cui aveva rivestito la qualifica dirigenziale, la lavoratrice aveva goduto del potere di determinare autonomamente il periodo feriale e che, comunque, dalla documentazione versata in atti risultava una regolare fruizione delle ferie in tutti gli anni di durata del rapporto. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui la lavoratrice lamentava la violazione degli artt. 36 Cost., 7 della direttiva n. 2003/88/CE, 2109 c.c. e 10, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato il mancato godimento delle ferie.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato con l’ordinanza n. 6262/2022, secondo cui il mancato esercizio del diritto alle ferie determina il riconoscimento dell’indennità sostitutiva solo ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali. Ne consegue che l’indennità non spetta al lavoratore il quale, disponendo del potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta. Tale principio è stato ritenuto applicabile al caso in esame, essendo stato accertato dalla Corte territoriale che, nel periodo di inquadramento come dirigente, la lavoratrice aveva il potere di scegliere autonomamente il periodo feriale, con conseguente esclusione del diritto all’indennità sostitutiva per il periodo medesimo.
Quanto alla dedotta mancata fruizione delle ferie, la Corte ha rilevato che la busta paga invocata dalla ricorrente non era quella relativa all’ultimo mese di servizio e che, comunque, la censura avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., risultando però preclusa dalla c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c. Con riferimento agli ulteriori periodi, la Corte ha ritenuto che l’accertamento del giudice di merito sulla regolare fruizione delle ferie, basato sull’esame delle buste paga, costituisse un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che esse sono ammissibili solo nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, e che nella specie non era stata allegata alcuna delle ipotesi che consentono la deduzione dei vizi di motivazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.