L’onere del giudice tributario di valutare gli indizi secondo l’art. 2729 c.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 20051 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice di merito, ove la parte onerata abbia allegato specifici elementi indiziari, non può limitarsi a una valutazione atomistica o a un giudizio di mera insufficienza, ma è tenuto a un duplice esame: dapprima individuale dei singoli fatti noti, per scartare quelli privi di rilevanza, e successivamente complessivo, per verificarne la convergenza nella dimostrazione del fatto ignoto. Tale obbligo, ex art. 2729 cod. civ., sussiste sia nell’ipotesi in cui la prova indiziaria sia ritenuta idonea a fondare la decisione, sia quando se ne affermi l’esito negativo, come nel caso di una valutazione di inidoneità degli elementi allegati dall’Amministrazione finanziaria a supporto dell’accertamento. La violazione di tale regola integra un error in iudicando, sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non già un vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato gli appelli, riuniti, proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2016. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da un fornitore che si assumeva essere un soggetto interposto in un’illecita somministrazione di manodopera, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni.
Il giudice d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito alcuna prova apprezzabile dell’inesistenza delle operazioni. Contro tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità per motivazione apparente e la violazione delle norme in tema di prova per presunzioni; la società ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale incentrato sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dapprima scrutinato il primo motivo di ricorso principale, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., rigettandolo. L’iter logico del giudice di merito, sebbene sintetico, risultava ricostruibile dalla lettura complessiva del provvedimento, sicché la sentenza incorreva al più in insufficienze motivazionali, non nel vizio più grave della motivazione apparente.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La ricorrente aveva prospettato una pluralità di elementi indiziari, concernenti la gestione e il controllo del personale da parte del committente, le modalità di assunzione dei dipendenti della cooperativa e la natura delle prestazioni rese, connesse al ciclo produttivo della società committente e non alla propria organizzazione. A fronte di tali allegazioni, il giudice di merito si era limitato ad affermare che nessuna prova apprezzabile era stata prodotta.
Tale incedere argomentativo è stato ritenuto lesivo del disposto dell’art. 2729 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che impone al giudice di articolare il procedimento logico in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari e la successiva valutazione complessiva, verificando se gli stessi siano concordanti e idonei a fornire una valida prova presuntiva. La valutazione atomistica o un giudizio di mera insufficienza non soddisfano tale obbligo. La Corte ha precisato che i criteri di gravità, precisione e concordanza guidano non solo l’esito positivo della prova indiziaria, ma anche il suo esito negativo: il giudice, per concludere per l’inidoneità degli indizi, deve comunque accertare, previa verifica individuale e complessiva, che gli elementi noti non siano in grado di risalire al fatto ignoto.
Nella specie, la sentenza impugnata era carente della benché minima valutazione degli elementi allegati dall’Amministrazione, sicché la Corte ha cassato la decisione con rinvio. L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale, incentrato sulla compensazione delle spese, il cui regolamento è stato demandato al giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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