Ricorso reiterativo e motivi aspecifici: inammissibilità in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10331 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, anziché svolgere una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Nel giudizio di legittimità non sono consentite le doglianze che censurino la persuasività, l’adeguatezza o la mera illogicità non manifesta della motivazione, né quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove. Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., relativi alla detenzione per la vendita di articoli con marchi contraffatti e alla successiva ricettazione degli stessi. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi incentrati sull’erronea applicazione della legge penale, sulla mancata assunzione di una prova decisiva e su presunti vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha rilevato come i motivi di ricorso fossero stati formulati in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. Essi risultavano fondati sulla reiterazione delle censure già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito, senza assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata. Tale caratteristica li rendeva aspecifici e solo apparenti, determinando l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha sottolineato che in sede di legittimità non sono ammesse doglianze che censurino la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, né che sollecitino una rivalutazione delle prove. La Corte territoriale aveva invece esplicitato con motivazione congrua le ragioni del proprio convincimento, accertando la contraffazione dei marchi sulla base delle risultanze probatorie acquisite e la destinazione alla vendita dei beni.
Quanto al secondo motivo, relativo al reato di cui all’art. 648 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione censurabile è esclusivamente quello emergente dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento. Il sindacato di legittimità ha un orizzonte circoscritto, limitandosi a verificare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003.
La Corte ha infine ritenuto la motivazione della sentenza impugnata corretta e non illogica, evidenziando come il rinvenimento del materiale contraffatto nella disponibilità dell’imputato, non giustificato quanto a possesso e provenienza, dimostrasse la sussistenza del reato di ricettazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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