Divieto di attribuire uffici ordinari al dirigente ex art. 110, co. 2, TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 255 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico dirigenziale a tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 110, comma 2, TUEL è volto a sopperire a esigenze gestionali straordinarie e non può avere ad oggetto funzioni ordinarie di direzione di struttura e di gestione, tipiche dei profili di dirigente o di posizione organizzativa. La necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica della responsabilità di uffici istituzionali ordinari. Nè la qualificazione di tale responsabilità come competenza accessoria e strumentale all’obiettivo principale, nè la presenza di personale con qualifica di Elevata Qualificazione a presidio della gestione corrente valgono a mantenere ferma la differenza oggettiva rispetto alle assunzioni di cui al comma 1 del medesimo art. 110 TUEL, utilizzabili per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto funzioni stabili dell’ente.
Il Fatto
Il comune di Zanica (BG) ha formulato una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, concernente i limiti e le modalità di reclutamento di personale dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, TUEL, in costanza di dotazione organica parzialmente vacante e in occasione di una riorganizzazione delle strutture apicali. L’ente ha rappresentato l’assetto organizzativo della propria dirigenza, con un’area tecnica divenuta vacante e le altre due aree coperte rispettivamente da un dirigente a tempo determinato e dal Segretario comunale.
Con il primo quesito il comune ha chiesto se il contratto dirigenziale a tempo determinato, stipulato al di fuori della dotazione organica per far fronte a esigenze straordinarie, possa legittimamente prevedere l’attribuzione della responsabilità di uffici istituzionali ordinari quale competenza accessoria all’obiettivo principale. Il secondo quesito ha riguardato la legittimità della costituzione del rapporto di lavoro in regime di part-time verticale o orizzontale, con riproporzionamento del trattamento economico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, ravvisando la legittimazione del Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, risulta circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa nella accezione dinamica delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 54/CONTR/10.
Il Collegio ha ritenuto entrambi i quesiti riconducibili alla materia della contabilità pubblica, nella limitata prospettiva degli effetti di contenimento della spesa di personale che potrebbero derivare dalla soluzione organizzativa prospettata dall’ente. La risposta al primo quesito è stata negativa, in quanto la necessità di contemperare l’efficienza organizzativa con i vincoli di finanza pubblica non può legittimare il conferimento al dirigente assunto al di fuori della dotazione organica della responsabilità di uffici istituzionali ordinari.
Una simile attribuzione snaturerebbe l’incarico a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 2, TUEL, che è volto a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che giustifichino la necessità di affidare temporaneamente funzioni oltre le previsioni della pianta organica. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia giuslavoristica, secondo cui le assunzioni di cui al comma 2 si caratterizzano per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività affidate e non hanno ad oggetto funzioni ordinarie, di direzione di struttura e di gestione. Tale è la differenza, oggettiva, rispetto alle assunzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, utilizzabili per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto funzioni stabili dell’ente.
La Corte ha inoltre ritenuto che la connotazione della responsabilità degli uffici ordinari quale competenza accessoria all’obiettivo principale, in presenza di personale con qualifica di Elevata Qualificazione a presidio della gestione corrente, non valga a mantenere ferma la fondamentale differenza oggettiva, apparendo tutt’altro che netta e non costituendo presidio adeguato a garantire un utilizzo non elusivo dello strumento. Dalla risposta negativa al primo quesito discende l’inapplicabilità dell’esimente della responsabilità amministrativa di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026 e l’inutilità di pronunciarsi sulle ulteriori questioni relative al trattamento economico del dirigente.
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Nota della Redazione
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