Partecipazione del Comune ad una comunità energetica come socio consumatore: parere favorevole sulla deliberazione consiliare (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 254 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di una partecipazione societaria diretta da parte di un’amministrazione pubblica è subordinata all’invio dell’atto deliberativo alla Corte dei conti, che si pronuncia entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto alle prescrizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con specifico riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’atto deliberativo deve contenere un’analitica motivazione in ordine alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Tale motivazione può essere assolta mediante la relazione allegata alla deliberazione stessa. Il parere della Corte dei conti costituisce presupposto per l’efficacia della deliberazione; l’adozione di atti esecutivi prima dell’acquisizione del parere integra una violazione dell’art. 5, comma 3, TUSP.
Il Fatto
Il comune di Landriano aveva deliberato l’adesione alla Comunità Solare, società cooperativa costituita quale comunità energetica rinnovabile, nella qualità di socio consumatore, con un conferimento di 100,00 euro per l’acquisizione di quattro quote. L’atto deliberativo prevedeva che la domanda di ammissione e il versamento del conferimento non potessero avvenire prima della scadenza del termine per il parere della Corte dei conti. In data 23 giugno 2026, l’ente trasmetteva la deliberazione alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. La risalenza dell’atto imponeva una verifica istruttoria, dalla quale emergeva che il Comune aveva inviato una lettera di adesione alla cooperativa, senza però versare la quota né sottoscrivere le quote sociali.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo ha preliminarmente affrontato la questione della tempestività della richiesta di parere. Richiamato l’art. 5, comma 3, TUSP, la Corte ha affermato che la deliberazione di acquisizione di una partecipazione diretta deve essere inviata all’organo di controllo, il quale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento. Nel caso di specie, pur avendo il Comune adottato un atto esecutivo prima dell’acquisizione del parere, la Corte ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere, in quanto l’ente aveva espressamente attestato che il procedimento di adesione non si era perfezionato, non essendo stato versato il conferimento né sottoscritte le quote sociali.
Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha verificato la conformità dell’atto deliberativo ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, TUSP, verificando che la deliberazione contenesse una motivazione analitica sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, sulle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Tale motivazione era stata assolta attraverso la relazione allegata alla deliberazione, che la Sezione ha dichiarato espressa ed analitica, unitamente al business plan.
Con riferimento al requisito della consultazione pubblica, la Corte ha dato atto dell’avvenuto adempimento, mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell’ente nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 3 ottobre 2025, senza che fossero pervenute osservazioni. La Corte ha altresì stigmatizzato l’adozione dell’atto esecutivo prima dell’acquisizione del parere, evidenziando la violazione dell’art. 5, comma 3, TUSP e del dispositivo della stessa deliberazione consiliare.
Il parere si conclude con l’espressione di un giudizio favorevole sulla deliberazione consiliare, ritenuta conforme alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
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Nota della Redazione
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