Norme di attuazione per la Sardegna, riformulato il limite del secondo mandato per i revisori (Corte dei Conti Sez. Riunite cons. n. 1 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio dei revisori dei conti delle Regioni, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, opera in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In sede di norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la previsione che i componenti del Collegio possano essere confermati per un solo mandato consecutivo e non possano far parte dell’elenco per l’estrazione successiva a quella dell’esercizio del secondo mandato deve essere riformulata, nella parte finale, nel senso che i componenti non possano più essere inseriti negli elenchi per le estrazioni successive a quella dell’esercizio del secondo mandato, al fine di garantire il ricambio nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 3 ottobre 2022, n. 160, che contiene le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti. La modifica proposta interviene sull’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 160/2022, che attualmente vieta ai componenti del Collegio di far parte dell’elenco per l’estrazione successiva a quella dell’esercizio del mandato, e introduce la possibilità di conferma per un solo mandato consecutivo e il divieto di partecipare all’estrazione immediatamente successiva al secondo mandato. La Commissione paritetica per le norme di attuazione ha espresso parere favorevole e la relazione finanziaria assevera l’invarianza di oneri per la finanza pubblica.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Riunite inquadrano la disciplina del Collegio dei revisori dei conti nell’ambito dell’art. 14, co. 1, lett. e), d.l. n. 138/2011, che impone alle Regioni l’istituzione dell’organo di vigilanza, e dell’art. 19-bis del medesimo decreto, che per le autonomie speciali rimanda agli Statuti e alle relative norme di attuazione. La durata dell’incarico, invece, non è disciplinata dall’art. 72 del d.lgs. n. 118/2011, che riconosce al Collegio le funzioni di vigilanza senza precisazioni sulla durata o sulla rinnovabilità del mandato.
La Corte rileva come la soluzione largamente adottata dalle Regioni a statuto ordinario consista nel divieto della consecutività degli incarichi, in analogia con la rotazione prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, mentre l’art. 235 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) per gli enti locali pone un limite assoluto di due mandati presso lo stesso ente. La norma proposta dalla Regione Sardegna, invece, lascerebbe aperta la possibilità di un terzo mandato non consecutivo, consentendo al revisore di essere nuovamente inserito nell’elenco dopo un solo esercizio finanziario di pausa.
La Corte esamina l’orientamento ondivago della giurisprudenza amministrativa sull’art. 235 Tuel: da un lato il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ammissibilità di un terzo mandato non consecutivo, dall’altro pronunce successive, tra cui la sentenza n. 5976 del 2014, hanno sottolineato la ratio della disciplina, tesa a garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di revisione, in linea con i principi di trasparenza, indipendenza e buon andamento ex art. 97 Cost. La norma proposta si collocherebbe in senso difforme sia rispetto al Tuel sia rispetto alla modalità opzionata dalla maggior parte delle Regioni.
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la formula proposta per la modifica dell’art. 2, co. 2 del d.lgs. n. 160/2022 deve essere riformulata nella parte finale, nel senso che i componenti del Collegio “non possono più essere inseriti negli elenchi per le estrazioni successive a quella dell’esercizio del secondo mandato”, così da evitare che il limite si traduca in una mera regola di non consecutività e venga vanificata l’esigenza di alternanza nell’esercizio delle funzioni di controllo, presupposto imprescindibile per l’indipendenza dell’organo.
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Nota della Redazione
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