Riduzione del disavanzo da ripianare e anticipo delle attività del Piano di riequilibrio (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 59 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti locali che hanno approvato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL possono ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi, in applicazione dell’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, esclusivamente se il maggiore recupero del disavanzo è determinato dall’anticipo delle attività previste nel Piano di rientro per gli anni successivi. Il beneficio non opera in presenza di un semplice maggior recupero del disavanzo, ma richiede che tale recupero sia conseguente alla registrazione di maggiori accertamenti o minori impegni già previsti nel Piano come collegati alle attività anticipate. L’onere di verificare tale collegamento è posto a carico dell’Amministrazione, cui spetta l’attuazione del precetto negli atti di gestione di propria competenza.
Il Fatto
Il comune di Montefalco, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’ente aveva in precedenza ottenuto l’approvazione del proprio PRFP da parte della Sezione, ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL.
In sede di rendiconto, l’Amministrazione aveva rilevato di aver ripianato un importo superiore alle quote annuali applicate al bilancio, registrando un maggior recupero del disavanzo. L’ente ha quindi chiesto alla Sezione se potesse omettere l’applicazione della quota di disavanzo prevista nel bilancio di previsione 2026, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020, in presenza di un anticipo delle attività previste dal Piano di rientro.
La Motivazione della Corte
La Sezione umbra ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, ritenendo il quesito ammissibile perché formulato dall’organo rappresentativo dell’ente, inoltrato tramite il Consiglio delle Autonomie locali e inerente alla materia della contabilità pubblica, secondo l’accezione dinamica elaborata dalla giurisprudenza contabile.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020, il quale consente di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato, purché tale maggiore recupero sia determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro. Il principio è stato ulteriormente precisato dal punto 9.2.30 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che subordina l’agevolazione alla verifica che il maggiore ripiano sia riferibile all’anticipo delle attività del piano, e non ad altri fattori.
La Sezione ha ribadito che il presupposto indefettibile per la riduzione delle quote di disavanzo negli esercizi successivi è l’esistenza di un piano di rientro sufficientemente dettagliato, che individui annualmente le attività da adottare e i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’anticipazione di tali attività può legittimare il beneficio, essendo necessario ricostruire con attenzione il collegamento tra il maggiore recupero e l’esecuzione anticipata del piano.
La Sezione ha infine richiamato la deliberazione n. 9/SEZAUT/2023/QMIG, la quale, con funzione nomofilattica, ha chiarito che la norma consente di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse alle amministrazioni virtuose che anticipino la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati. Il comune potrà pertanto legittimamente ridurre le quote residue di disavanzo solo se il maggior recupero conseguito sia specificamente connesso all’anticipo delle attività, mentre resta affidata alla responsabilità dell’ente la verifica e l’attuazione di tale collegamento negli atti di gestione.
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Nota della Redazione
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