Integrazione limitata alla parte stabile del Fondo risorse decentrate omesso in annualità pregresse (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 90 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato stanziamento in bilancio delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate in una o più annualità, l’ente locale può disporre nell’esercizio in corso lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo limitatamente alla parte stabile per i singoli esercizi in cui è stato pretermesso. La parte stabile del Fondo, in quanto collegata alla contrattazione collettiva nazionale e alle risorse stabili, ha natura indefettibile e il vincolo su di essa permane anche negli esercizi successivi. Le risorse relative alla parte variabile, invece, non possono essere “trasportate” nell’esercizio successivo in caso di mancato utilizzo nell’anno di riferimento, costituendo mere economie di spesa.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Sant’Alessio Siculo ha chiesto alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, concernente le spese per il trattamento accessorio del personale e la costituzione del Fondo risorse decentrate. Il quesito ha ad oggetto le modalità operative da seguire nel caso di assenza o insufficienza di risorse decentrate stanziate in un esercizio pregresso e la possibilità di stanziare nel bilancio dell’esercizio corrente somme destinate a finanziare fondi relativi ad annualità pregresse.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, ritenendola ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Quanto al primo, la domanda proviene dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Quanto al profilo oggettivo, la questione è riconducibile alla materia della contabilità pubblica perché concerne il trattamento contabile di poste di spesa relative al trattamento accessorio del personale, precisando che la Sezione può pronunciarsi soltanto sugli aspetti di carattere generale.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 40, comma 3-bis e 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva integrativa e la nullità delle clausole che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione. Viene inoltre richiamato il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, che prevede la confluenza delle economie nel risultato di amministrazione vincolato in caso di mancata sottoscrizione della contrattazione integrativa. La giurisprudenza contabile ha individuato tre fasi obbligatorie e sequenziali nella gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del Fondo e la sua ripartizione mediante contratto decentrato.
La Sezione distingue l’ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto decentrato, in cui le risorse confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione – come affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 20/2024/QMIG – dall’ipotesi in cui sia mancato ab origine lo stanziamento in bilancio delle risorse per il trattamento accessorio. In questa seconda ipotesi, non si determinano economie di bilancio in grado di confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione, con conseguente alterazione della composizione del risultato stesso.
Con riferimento alla doverosità della costituzione annuale del Fondo – quanto meno per la parte stabile – il Collegio rileva che essa è imposta per tutti gli enti locali, a prescindere dalle condizioni economico-finanziarie, come confermato anche per gli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio. La parte stabile è alimentata da risorse stabili e consolidate, mentre la parte variabile è determinata con valenza annuale. Ne consegue che, in caso di mancato stanziamento in una o più annualità, l’ente può disporre nell’esercizio in corso lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo limitatamente alla parte stabile, anche qualora le risorse stanziate negli esercizi precedenti siano state insufficienti a coprire integralmente tale componente.
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Nota della Redazione
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