Contratto per servizio vitto detenuti: appalto misto a prevalenza forniture (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 67 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti pubblici, l’appalto che abbia ad oggetto la fornitura di derrate alimentari, con previsione di ulteriori prestazioni qualificabili come servizi, strumentali e accessorie (gestione della dispensa, pulizia e manutenzione dei locali), deve essere qualificato come appalto misto ai sensi dell’art. 14, comma 18, del D.Lgs. n. 36/2023. L’oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato e, nella specie, è costituito dalle forniture, essendo le prestazioni di servizi meramente strumentali. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina sulle clausole sociali e sui costi della manodopera, rispettivamente ex artt. 57 e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora le prestazioni di servizi non siano autonome. Tuttavia, la richiesta di indicazione dei costi della manodopera nel disciplinare di gara resta un obbligo legittimo e necessario ai sensi dell’art. 108, comma 9, ove l’appalto presenti anche prestazioni di servizi. Per gli appalti misti, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto. La verifica del requisito di capacità tecnica e professionale relativo a “servizi analoghi” deve essere effettuata secondo un criterio di analogia o inerenza, non essendo richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato n. 9770/2025).
Il Fatto
Il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria ha approvato un accordo quadro e un contratto specifico per l’affidamento del servizio di vitto per i detenuti, relativo al lotto 16, comprendente alcuni istituti penitenziari della regione. La gara, indetta per la fornitura di derrate alimentari, prevedeva anche attività di movimentazione, gestione della dispensa e pulizia dei locali.
I decreti di approvazione sono stati trasmessi alla Sezione regionale di controllo per la Calabria per il controllo preventivo di legittimità, che ha formulato rilievi in merito alla natura dell’appalto, al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario e alla regolarità contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la natura dell’appalto, ritenendo che, nonostante l’Amministrazione avesse qualificato la procedura come appalto di fornitura, la presenza di prestazioni strumentali riconducibili a servizi rendeva l’appalto stesso un contratto misto. Tale qualificazione comporta l’applicazione dell’art. 14, comma 18, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui l’oggetto principale è determinato dall’importo stimato più elevato, che nel caso di specie era rappresentato dalle forniture. La Corte ha pertanto escluso l’applicabilità degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023, ritenendo legittima la procedura che non ne aveva fatto applicazione.
Quanto all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Corte ha precisato che l’inserimento nel disciplinare della richiesta di indicare i costi della manodopera era necessario, in quanto la presenza di prestazioni di servizi, sebbene strumentali, impone il rispetto della disciplina sui costi della manodopera. La richiesta, essendo presente negli atti di gara e considerata in sede di valutazione delle offerte, rende la procedura legittima.
In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dell’Amministrazione, che aveva considerato adeguati i contratti pregressi. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato citato, la Corte ha affermato che il requisito esperienziale dei “servizi analoghi” non richiede identità con le prestazioni oggetto dell’appalto, ma un collegamento secondo un criterio di analogia o inerenza. Tale interpretazione è funzionale a garantire l’apertura del mercato e la partecipazione di tutti i concorrenti affidabili.
Infine, la Corte ha preso atto dell’avvenuta trasmissione dell’esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria territoriale dello Stato, ritenendo superati anche i profili relativi alla copertura finanziaria dei decreti. La Corte ha quindi ammesso al visto il decreto di approvazione del contratto specifico, ritenendo legittima la procedura di gara e gli atti conseguenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.