Pareri contabilità pubblica e legittimazione del segretario comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 62 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale, ossia dal sindaco, e non dal segretario comunale, che è privo di rappresentanza esterna. La manifestazione di volontà dell’ente deve provenire da un organo che ne esprima la volontà istituzionale, con esclusione dei singoli funzionari. I pareri in materia di contabilità pubblica, resi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026 o dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, richiedono un quesito generale e astratto e non possono avere ad oggetto fattispecie concrete o richiedere indicazioni operative e gestionali. La funzione consultiva non può degradare in co-amministrazione o cogestione con l’ente richiedente. L’inammissibilità della richiesta non esclude la gravità della colpa per eventuali condotte integranti responsabilità erariale, difettando un parere conforme cui ancorare l’esimente.
Il Fatto
Il segretario generale del Comune di Manduria (TA) ha inoltrato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, chiedendo chiarimenti sul modus procedendi per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di un regolamento atto a disciplinare la definizione agevolata dei tributi locali. L’ente intendeva aderire alla rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), ma il Prefetto di Taranto aveva già convocato i comizi elettorali per il 24 e 25 maggio 2026, ponendo il dubbio sulla perdurante competenza del Consiglio comunale in regime di prorogatio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta, sebbene indirizzata alla “Sezione centrale”, poteva ritenersi validamente ricevuta, non richiedendo la normativa una trasmissione esclusiva alla sezione territorialmente competente. Ha poi chiarito che l’art. 2, comma 1, della legge n. 1/2026 introduce un “doppio binario” di competenze e mantiene ferma la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica per questioni generali e astratte, oltre alla nuova funzione sui quesiti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC di valore superiore a un milione di euro.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata dichiarata inammissibile perché sottoscritta dal segretario generale dell’ente, soggetto non legittimato. Richiamato il disposto dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, la Sezione ha precisato che il segretario comunale svolge funzioni di assistenza e sovrintendenza, ma non è organo di rappresentanza legale dell’ente. Tale funzione spetta al sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, che può delegarla espressamente. L’interpretazione è stata ritenuta consolidata anche per il sistema consultivo di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, come da precedenti richiamati.
Il quesito è stato poi qualificato come afferente alla contabilità pubblica, non presentando alcun collegamento con l’attuazione del PNRR o del PNC, né un valore complessivo di riferimento. Non ricorrendo le condizioni per l’esclusione dell’esame, la Sezione ha verificato l’assenza di atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di inviti a dedurre notificati dalla Procura contabile.
Nel merito oggettivo, la richiesta non supera il vaglio di ammissibilità perché difetta del requisito di generalità ed astrattezza. Il quesito si incentra sul quomodo dell’adozione di un regolamento interno, chiedendo alla Corte di cooperare in un’attività di drafting amministrativo, in contrasto con i principi di legalità, terzietà e imparzialità. La pronuncia si sofferma infine sulla necessità di specificare espressamente che l’inammissibilità non determina l’esclusione della gravità della colpa per eventuali fattispecie connesse al parere richiesto.
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Nota della Redazione
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