Richiesta di parere su interessi moratori e DURC negativo: inammissibilità per mancata indicazione della norma e pendenza di contenzioso (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 26 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è circoscritta al piano generale ed astratto dell’interpretazione di disposizioni dal significato controverso, attinenti alla materia della contabilità pubblica. È inammissibile oggettivamente la richiesta di parere che non faccia riferimento ad alcuna norma specifica da interpretare, che sia volta a ottenere valutazioni su una concreta attività amministrativo-gestionale dell’ente ovvero che interferisca, anche solo potenzialmente, con un contenzioso pendente dinanzi ad altro plesso giurisdizionale. Non è, inoltre, consentito all’ente richiedente di impingere nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e gestionale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, con nota trasmessa direttamente alla Sezione, aveva rappresentato che l’ente era coinvolto in un contenzioso relativo alla richiesta di corresponsione di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, connessi a fatture non tempestivamente liquidate a causa dell’irregolarità contributiva dell’operatore economico, attestata dal DURC negativo. Il Comune aveva successivamente provveduto al pagamento del capitale tramite intervento sostitutivo dell’Agenzia delle Entrate, mentre perdurava la situazione di irregolarità contributiva dell’operatore.
Il quesito chiedeva se, in presenza di DURC negativo che aveva legittimamente impedito la liquidazione delle fatture, fossero comunque dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, anche dopo il pagamento del capitale tramite intervento sostitutivo, in caso di permanenza dell’irregolarità contributiva e di contenziosi in corso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta sotto i profili formale, soggettivo e oggettivo, richiamando i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie con l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con le successive deliberazioni in materia.
Quanto al profilo formale, la trasmissione diretta della richiesta da parte del Sindaco non è stata ritenuta ostativa, poiché l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo, tanto più nella Regione in cui il Consiglio delle autonomie locali non risulta operante.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata dichiarata ammissibile, essendo il Sindaco organo di vertice e rappresentante legale dell’ente legittimato a richiedere il parere. Sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito non ha superato il vaglio per plurime ragioni.
In primo luogo, la richiesta non individuava alcuna norma specifica da interpretare, limitandosi a riferire di un contenzioso con un operatore economico, così impedendo alla Corte di esercitare la propria funzione consultiva, che deve rimanere circoscritta all’interpretazione generale e astratta di una disposizione controversa in materia contabile. In secondo luogo, il quesito atteneva alla gestione di un rapporto tra soggetto privato ed ente pubblico, richiedendo alla Corte di pronunciarsi su una concreta attività amministrativo-gestionale, ciò che è precluso alla funzione consultiva.
Da ultimo, la pendenza di un contenzioso tra l’ente e l’operatore economico rendeva l’eventuale parere suscettibile di inammissibili interferenze con altro plesso giurisdizionale, in contrasto con i criteri di terzietà e indipendenza che connotano tutte le funzioni della Corte dei conti.
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Nota della Redazione
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