L’esercizio della professione forense in costanza di rapporto di pubblico impiego integra danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 136 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvocato che, assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione quale addetto all’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, decreto-legge n. 80/2021, ometta di comunicare l’assunzione al consiglio dell’ordine di appartenenza per ottenere la sospensione dall’albo e continui a esercitare l’attività libero-professionale in costanza di rapporto di impiego pubblico, viola l’incompatibilità assoluta sancita dagli artt. 60 d.P.R. n. 3/1957, 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e 18 legge n. 247/2012. Tale condotta cagiona un danno erariale pari alle retribuzioni indebitamente percepite, atteso che la percezione dello stipendio pubblico in presenza di attività professionale non autorizzata – anche solo occasionale – è di per sé indebita. L’elemento soggettivo del dolo si configura per la piena consapevolezza della situazione di incompatibilità da parte del dipendente, professionalmente qualificato.
Il Fatto
Nell’ambito di un’informativa della Guardia di Finanza, la Procura regionale della Corte dei conti accertava che un avvocato, iscritto all’albo dal 1985 e abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, era stato assunto a tempo determinato dal Ministero della Giustizia come funzionario addetto all’ufficio per il processo presso il Tribunale di Reggio Emilia. La normativa speciale per gli uffici del processo richiedeva la sospensione dall’albo professionale per tutta la durata del rapporto di impiego, previa comunicazione al consiglio dell’ordine. Il professionista, invece, non aveva effettuato alcuna comunicazione, proseguendo l’attività forense e mantenendo la partita IVA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la contestazione di danno erariale formulata dalla Procura. L’antigiuridicità della condotta emerge dalla violazione dell’art. 11, comma 2-bis, decreto-legge n. 80/2021 che, novellando la disciplina originaria che imponeva la cancellazione dall’albo, ha previsto per gli addetti all’ufficio per il processo la sola sospensione dall’esercizio della professione forense, ferma restando l’incompatibilità assoluta sancita dall’ordinamento forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato.
Il giudice contabile ha evidenziato come l’istituto della sospensione non incida sulla permanenza dell’iscrizione all’albo ma comporti la perdita della possibilità di esercitare la professione. La deroga introdotta per gli addetti UPP costituisce disciplina speciale di durata limitata, che non elide le ordinarie incompatibilità previste dall’ordinamento generale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo nella condotta del convenuto, sottolineando la piena conoscenza della normativa in materia da parte di un professionista iscritto all’albo dal 1985. Il mantenimento della partita IVA e lo svolgimento di plurimi incarichi retribuiti – seppure assunti in epoca antecedente alla presa di servizio – sono stati valorizzati come indici rivelatori della continuità e sistematicità dell’attività professionale, della quale era possibile rinunciare o trasferire gli incarichi.
Rigettata l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa in via subordinata all’ipotesi di nullità del rapporto, la Corte ha precisato che la quantificazione del danno – pari a € 42.139,00, corrispondente alle retribuzioni percepite dall’11.7.2022 al 6.12.2023 – prescinde dalla verifica dell’effettivo pregiudizio qualitativo o quantitativo alla prestazione lavorativa, essendo la percezione della retribuzione pubblica in presenza di attività incompatibile di per sé indebita. La contestuale condanna alla sanzione disciplinare non esclude la risarcibilità del danno erariale.
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Nota della Redazione
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