Transazione e prescrizione: escluso il dolo eventuale del difensore d’ufficio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 187 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità erariale per i fatti commessi nel periodo di vigenza dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 è limitata ai casi in cui la produzione del danno sia stata dolosamente voluta. La valutazione tecnico-giuridica compiuta dal difensore dell’ente pubblico circa la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ancorché opinabile, esclude la sussistenza del dolo eventuale. L’esenzione da responsabilità opera anche per il professionista che abbia rappresentato l’ente nella procedura di mediazione, qualora la sua condotta non sia qualificabile come omissiva o meramente inerte.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio due professionisti dell’Avvocatura dell’ASL Roma 2, per sentirli condannare al pagamento di una somma in favore dell’ente. L’azione traeva origine da un accordo di mediazione concluso con un ex dipendente, che aveva portato al riconoscimento in compensazione di un credito risalente al 2005. Al primo professionista era contestato il dolo eventuale; al secondo, in via sussidiaria, la colpa grave. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione per difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020. La Procura ha proposto appello, lamentando l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo e la mancata valutazione di elementi di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha escluso la sussistenza del dolo eventuale in capo al difensore dell’ente. La questione della prescrizione era stata esaminata con cura, tanto che il professionista aveva redatto una dettagliata analisi delle criticità in vista della seduta di mediazione. Le valutazioni circa la mancata conclusione del procedimento amministrativo avviato nel 2006 e la lettera del 9 marzo 2021, che non aveva eccepito la prescrizione, avevano indotto a ritenere non favorevoli i margini di un eventuale giudizio. Tale motivata valutazione tende ad escludere la consapevole accettazione del rischio di un danno, non essendo ravvisabile un animus nocendi verso l’ente di appartenenza.
Quanto alla posizione del secondo professionista, la Corte ha ritenuto che la sua condotta non potesse definirsi puramente passiva. Egli aveva rappresentato l’ente nella procedura di mediazione, condividendo le considerazioni e le conclusioni esposte dal collega, in coerenza con le indicazioni provenienti dai vertici aziendali. Il suo ruolo, pertanto, non è stato quello di un mero nuncius, ma di un contributo attivo alla definizione della procedura. Tale ruolo non è qualificabile come omissivo o inerte, con conseguente applicazione della scriminante di cui all’art. 21 del d.l. n. 76/2020, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 132/2024.
La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha assorbito ogni altra questione, eccezione e argomentazione, ritenendole non rilevanti o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso. La sentenza impugnata è stata integralmente confermata.
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Nota della Redazione
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