Conto dell’ultima gestione dell’agente contabile: accertamento sostanziale della regolarità e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 176 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. contabile, richiede la fissazione dell’udienza collegiale anche in assenza di rilievi istruttori. Detto adempimento ha carattere sostanziale, essendo finalizzato a prendere formalmente atto della chiusura della gestione e ad acclararne la regolarità, nell’interesse dell’agente stesso, che viene liberato in via definitiva da eventuali responsabilità connesse alla gestione esaminata. La declaratoria di regolarità del conto comporta il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal deferimento al Collegio, da parte del Magistrato istruttore, del conto giudiziale reso dal consegnatario delle targhe per veicoli a motore presso l’Ufficio Provinciale di Taranto della Direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 7 marzo 2022. Pur non avendo rilevato alcuna irregolarità, il Magistrato istruttore ha rimesso il conto all’esame del Collegio, trattandosi dell’ultima gestione dell’agente contabile, e ne ha chiesto la declaratoria di regolarità con conseguente discarico.
La Procura regionale ha depositato conclusioni conformi a quelle del Magistrato istruttore. L’agente contabile non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che l’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. contabile prevede la fissazione dell’udienza collegiale per i conti relativi all’ultima gestione dell’agente contabile. La giurisprudenza ha precisato che tale adempimento non ha valenza meramente formale, ma riveste carattere sostanziale: esso è diretto a prendere formalmente atto della chiusura della gestione e a verificarne la regolarità, fungendo da strumento di liberazione definitiva dell’agente da ogni responsabilità connessa alla gestione sottoposta a controllo.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato l’assenza di rilievi da parte del Magistrato istruttore e della Procura regionale, entrambi concordi nel ritenere il conto regolare. L’agente contabile, pur non costituitosi, ha visto comunque garantito il contraddittorio mediante la regolare instaurazione del giudizio e la fissazione dell’udienza pubblica.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta del Magistrato deferente e della Procura, dichiarando la regolarità del conto. La pronuncia ha comportato l’ammissione a discarico dell’agente contabile, con conseguente definitiva liberazione da ogni responsabilità relativa alla gestione esaminata.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte ha disposto il non luogo a provvedere, trattandosi di giudizio contabile introdotto d’ufficio.
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Nota della Redazione
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