Presunzione di causa di servizio per infermità multifattoriali a genesi ignota (Corte dei Conti Sez. III App. n. 113 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di conseguente trattamento pensionistico di privilegio, il sistema di cui al d.P.R. n. 461/2001 deve ritenersi innovato e integrato dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 anche per le infermità multifattoriali a genesi ignota, indeterminata o indeterminabile, e non solo per le patologie tumorali. Nei servizi tipizzati dalla norma (missioni entro e fuori i confini nazionali, impiego nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio dei munizionamenti), il rapporto di causalità è considerato insito nel rischio professionale specifico, sicché il militare è tenuto a dimostrare soltanto di aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio della malattia poi manifestatasi, mentre grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. L’accertamento della causa di servizio è unico (art. 12 d.P.R. n. 461/2001) e vale sia per l’equo indennizzo sia per la pensione privilegiata. L’appello avverso la sentenza che abbia erroneamente applicato il solo art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, ignorando la diversa ripartizione dell’onere probatorio discendente dall’art. 603 citato, è ammissibile ex art. 170 c.g.c., perché involge questione di diritto.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 1978 al 2015, aveva contratto una sarcoidosi polmonare in stadio II, diagnosticata nel 2010, chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. La domanda amministrativa era stata respinta per il parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che aveva escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio.
Il giudice di primo grado, fondandosi sull’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e sulla consulenza medico-legale che applicava l’ordinaria ripartizione dell’onere probatorio, aveva respinto il ricorso. L’interessato proponeva appello, deducendo un errore di diritto nella mancata applicazione dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, che introduce una presunzione di dipendenza per le infermità contratte in occasione di missioni in particolari condizioni ambientali od operative, quale il servizio prestato in Kosovo nel 2004.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’INPS. La censura non attiene alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio — questione di fatto ex art. 170 c.g.c. — ma alla errata individuazione della disciplina normativa applicabile e del conseguente regime probatorio, il che integra una questione di diritto, solo mediatamente incidente sulla valutazione dei fatti.
Nel merito, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025), che ha chiarito come la legge abbia tipizzato un rischio professionale specifico per il personale militare impiegato in missioni, considerando il rapporto di causalità come insito in quel rischio. Il legislatore ha così inteso superare la prova “diabolica” gravante sul dipendente nelle patologie multifattoriali, ribaltando sul Ministero della Difesa l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa dell’infermità.
La Corte estende tali principi alla pensione privilegiata, valorizzando l’unicità dell’accertamento prevista dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, che rende il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio definitivo anche ai fini del trattamento pensionistico. Ritiene inoltre che la locuzione “infermità o patologie tumorali” dell’art. 603 si riferisca a due categorie distinte, non costituendo un’endiadi che limiti l’ambito alle sole malattie oncologiche.
La disciplina deve quindi applicarsi a tutte le infermità multifattoriali a genesi ignota o indeterminabile, sia per ragioni di equità sostanziale sia per la lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma. Il nuovo riparto dell’onere probatorio non opera solo quando l’eziopatogenesi nota escluda, secondo il criterio del “più probabile che non”, la derivazione della patologia dal contesto normativamente previsto.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva fondato la decisione esclusivamente sull’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, senza considerare la diversa distribuzione dell’onere probatorio derivante dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, applicabile in ragione del servizio prestato in Kosovo. La Corte accoglie l’appello, annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.