Improcedibilità del giudizio di conto per mancata resa separata e sottoscrizione del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 35 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto presentato sia privo dei requisiti minimi di forma-sostanza, come la sottoscrizione dell’agente contabile, essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della relativa responsabilità. L’improcedibilità può altresì derivare dalla mancanza della parificazione quale condizione di procedibilità. In caso di successione nella gestione della cassa economale nel corso dell’esercizio, in assenza di una confusione di gestioni, ciascun agente contabile è tenuto a presentare un conto separato e sottoscritto per la propria frazione di gestione, ai sensi dell’art. 612, comma 2, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, era investita del giudizio sul conto giudiziale n. 23188, relativo all’esercizio finanziario 2021, reso da un agente contabile in qualità di economo cassiere del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Giunta regionale. Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, evidenziava che la gestione della cassa economale era stata effettuata da un primo dipendente dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e, a seguito di formale atto di passaggio di consegne, dall’odierno convenuto dal 01.07.2021 al 31.12.2021. Il conto presentato, non sottoscritto e riferito all’intera gestione annuale, veniva ritenuto improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto le ipotesi di inesistenza giuridica o fattuale del conto, che ricorrono quando il prospetto è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza, come la sottoscrizione dell’agente contabile, da quelle di mancanza di una condizione di procedibilità, quale la parificazione. Ha quindi chiarito che l’improcedibilità non consegue a qualsivoglia irregolarità o nullità, ma solo a tali specifiche evenienze.
Applicando tali principi, la Corte ha escluso che il conto fosse inesistente, pur non essendo conforme al Modello 23 ex d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, in quanto dotato dei requisiti minimi di forma-sostanza. Ha altresì escluso la mancanza della parificazione, considerato che il dirigente, pur non avendo sottoscritto la determina di parifica, aveva apposto la propria firma in calce alla lettera di trasmissione, inoltrata con pec istituzionale.
Cionondimeno, la Sezione ha ravvisato un diverso profilo di improcedibilità, rilevando che l’agente contabile aveva presentato un unico conto per l’intero esercizio, comprensivo della gestione svolta dal precedente economo. In assenza di una confusione di gestioni ai sensi dell’art. 182 r.d. 927/1924, la corretta resa del conto avrebbe imposto la presentazione di due conti separati e sottoscritti da ciascun agente contabile per la rispettiva gestione.
L’intenzione manifestata dal convenuto di ripresentare il conto correttamente compilato è stata ritenuta ininfluente, atteso l’inadempimento dell’obbligo di corretta resa del conto già instaurato. La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’introduzione del giudizio per resa del conto, ferma restando la possibilità per i contabili di redigere autonomamente nuovi conti, da parificare e approvare dall’amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione dell’atteggiamento collaborativo dell’agente.
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Nota della Redazione
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