Irregolarità del conto giudiziale per confusione di gestioni e mancato passaggio di consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 202 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per il periodo dell’anno in cui sono stati in carica. Ove nell’anno più titolari si siano succeduti, ciascuno rende separatamente il conto per la propria gestione. L’omissione del verbale di passaggio delle consegne, prescritto dagli artt. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924, non può ritenersi superata dalla mera regolarità formale del conto e dalla corrispondenza alle scritture dell’ente, salvo eccezionali casi che comprovino il raggiungimento della finalità legale. È irregolare il conto nel quale confluiscano due distinte gestioni in un unico documento, non potendo esso essere qualificato come conto riassuntivo ai sensi dell’art. 140 c.g.c.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale veneta era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale presentato da un’agente contabile per la gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del Ministero della Salute, relativo all’esercizio 2024. L’istruttoria aveva rivelato che il conto rappresentava in realtà due gestioni distinte: la prima dal 1° gennaio al 30 aprile 2024, riferibile all’agente cessante, e la seconda dal 1° maggio al 31 dicembre 2024, riferibile all’agente redattrice. Quest’ultima era stata nominata con decorrenza 1° maggio 2024, ma non era stato redatto il verbale di passaggio delle consegne.
La relazione di irregolarità evidenziava inoltre un errore per eccesso di € 30,00 nel calcolo delle somme riscosse. L’agente concludeva per l’approvazione del conto, invocando la giurisprudenza territoriale secondo cui la mancanza del verbale non avrebbe impedito il discarico in presenza di gestione sostanzialmente regolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la struttura del conto, rilevando la correttezza delle rilevazioni contabili, riscontrate nei prospetti mensili delle somme riscosse e nelle quietanze dei versamenti, con l’eccezione della differenza di € 30,00 in eccesso. La gestione non chiudeva in pareggio, risultando un residuo di € 535.368,29, giustificato dall’agente con la mancata assegnazione del Direttore dell’USMAF e il cambio di intestazione dei conti correnti.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la regolarità del conto fosse inficiata da un profilo assorbente: la confluenza di due distinte gestioni in un unico documento, in violazione dell’art. 612, primo comma, del R.D. n. 827/1924. Tale norma impone che ciascun agente renda il conto per il solo periodo di propria gestione. Nel caso di specie, l’agente cessante aveva presentato il proprio conto per il periodo 1° gennaio-30 aprile 2024, ma l’Amministrazione ne aveva omesso il deposito presso la Segreteria della Sezione.
La Corte ha poi sottolineato come la redazione del verbale di passaggio delle consegne, ex artt. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924, non sia un mero adempimento formale, ma sia funzionale a stabilire il debito che l’agente assume e ad accertare il credito e il debito dell’agente cessante. La sua omissione non può essere superata dalla regolarità formale del conto, che nel caso di specie non ricorre stante la confusione delle gestioni, né dalla corrispondenza alle scritture dell’ente, non accertata per la discrepanza rimasta priva di spiegazione.
Il Collegio ha infine escluso che il documento depositato potesse qualificarsi come conto riassuntivo ai sensi dell’art. 140 c.g.c., poiché tale conto è predisposto dall’Amministrazione e deve essere idoneo a rappresentare le singole gestioni. Non essendovi luogo a statuizione di condanna, la Corte ha dichiarato il conto irregolare, non ha discaricato l’agente e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore Regionale.
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Nota della Redazione
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