Corte dei conti senza giurisdizione sui gestori ricettivi per imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 159 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di soggiorno, a seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e della disposizione di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria. Il gestore è qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile, con la conseguente cessazione dell’obbligo di rendere il conto giudiziale. Le liti tra ente impositore e responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti, che deve dichiarare l’improcedibilità del conto.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, è stata chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale presentato da un agente contabile, gestore di una struttura ricettiva, per la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa all’esercizio 2020 per conto del Comune di Lecce. Il magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio per difetto di giurisdizione della Corte, richiamando precedenti della stessa Sezione e la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha ricondotto la materia alla giurisdizione tributaria.
La Procura regionale ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale per difetto di giurisdizione del giudice contabile. All’udienza di discussione non è comparso alcun rappresentante dell’Amministrazione né dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il conto non sia giustiziabile in quella sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La pronuncia prende le mosse dall’evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dell’imposta di soggiorno. Prima della riforma, la giurisprudenza contabile era pacifica nel qualificare gli albergatori come agenti contabili, con obbligo di rendere il conto giudiziale in caso di mancato o parziale riversamento delle somme incassate.
A seguito dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, è venuta meno tale qualificazione soggettiva. La Corte richiama la disposizione di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, che ha fatto retroagire gli effetti della riforma, e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527 del 2026 che ha chiarito come la qualifica di responsabile d’imposta abbia sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto. L’obbligazione del gestore è ora solidale e discendente, prescindendo dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente.
La Corte valorizza il passaggio della pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la veste di responsabile solidale muta il titolo della responsabilità verso l’ente impositore, spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico alla responsabilità per l’intera imposta dovuta dal cliente. L’attuazione dell’imposta deve quindi svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia sul piano procedurale dell’accertamento e della riscossione, sia su quello delle sanzioni. In senso conforme si sono espresse anche le sezioni penali della cassazione, che hanno escluso la configurabilità del reato di peculato per il mancato riversamento dell’imposta da parte dell’albergatore, proprio perché lo stesso è debitore in proprio nei confronti dell’ente impositore.
Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere dell’Amministrazione di avviare le necessarie azioni secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario per il recupero delle somme dovute, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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