Servizio negli enti di formazione escluso dalle graduatorie ATA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24900 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio prestato presso enti di formazione professionale accreditati non è valutabile ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, qualora non sia espressamente contemplato dalla tabella di valutazione dei titoli contenuta nella disciplina regolamentare di settore. La normativa ministeriale che regola la formazione delle graduatorie del personale ATA, di natura regolamentare, si configura come sistema a tipicità chiusa, non suscettibile di integrazione analogica né di estensione fondata sulla generale riconducibilità dell’attività al sistema educativo. La mancata equiparazione tra il servizio prestato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e quello reso presso le istituzioni scolastiche non contrasta con la L. n. 53/2003, che non incide sui criteri di valutazione dei titoli, né con l’art. 3 Cost., essendo la differenziazione rispetto al personale docente giustificata dalla diversità degli assetti ordinamentali. L’obbligo di controllo sulle dichiarazioni non è soggetto a termine decadenziale e il decorso del tempo non comporta la consumazione del potere di rettifica.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente di un ente di formazione professionale dal 1996 al 2016, otteneva l’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione di punteggio comprensivo del servizio prestato presso tale ente. Successivamente, l’istituzione scolastica, con decreto del 2019, rettificava il punteggio, escludendo la valutabilità del servizio svolto presso l’ente di formazione professionale, limitatamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale, qualificando il servizio prestato nell’anno scolastico 2018/2019 come “di fatto e non di diritto”. La lavoratrice impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale, che rigettava il ricorso; la Corte d’appello confermava il rigetto, e la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso, convergenti nella censura della sentenza impugnata per aver escluso la valutabilità, ai fini delle graduatorie ATA di terza fascia, del servizio prestato presso enti di formazione professionale accreditati. I motivi non meritano accoglimento. Il D.M. n. 640/2017, attuativo del D.M. n. 430/2000, partecipa della natura regolamentare attribuita dalla legge n. 124/1999, e la sua tabella di valutazione dei titoli non contempla, tra i servizi valutabili, quello prestato presso gli enti di formazione professionale. L’individuazione dei servizi valutabili è rimessa a un sistema a tipicità chiusa, che non ammette criteri estensivi o analogici fondati sulla generale riconducibilità della formazione professionale al sistema educativo: la verifica deve essere condotta secondo un criterio di stretta corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione regolamentare.
Quanto al richiamo alla L. n. 53/2003, la Corte precisa che l’inclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema educativo non determina automaticamente la loro equiparazione, ai fini del punteggio, ai servizi scolastici espressamente considerati dal regolamento ministeriale. Si tratta di ambiti normativi distinti, caratterizzati da diverse finalità e modalità di regolazione: la normativa generale non incide sui criteri di valutazione dei titoli nelle procedure amministrative di formazione delle graduatorie.
La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo la differenziazione tra personale docente e personale ATA giustificata dalla diversa disciplina dei rispettivi sistemi di reclutamento e progressione. La mancata estensione al personale ATA di previsioni favorevoli dettate per il personale docente si risolve in una scelta normativa non manifestamente illogica, richiamandosi il precedente di Cass. n. 32510 del 2021. Le ulteriori deduzioni fondate su normativa eurounitaria e disciplina dell’accreditamento si risolvono in una richiesta di disapplicazione della normativa regolamentare che non può trovare ingresso in assenza di contrasto con norme di rango superiore.
Il sesto motivo, relativo al ritardo nei controlli, è infondato: la normativa richiamata impone all’amministrazione un obbligo di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni ma non prevede un termine decadenziale per l’esercizio del potere di rettifica. Il decorso del tempo non determina l’illegittimità dell’atto, potendo il potere essere esercitato entro un termine ragionevole. Quanto al danno, l’accertamento della Corte territoriale circa l’insussistenza del pregiudizio e la sua non imputabilità all’amministrazione integra una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il settimo motivo è infondato, poiché la normativa regionale in materia di formazione professionale non incide sui criteri di formazione delle graduatorie statali. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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