Danno erariale per comando e dolo del direttore generale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 89 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale sussiste a titolo di dolo allorché il dirigente pubblico disponga il comando presso l’amministrazione di un dipendente di un ente di diritto privato, istituto che, ai sensi dell’art. 56 T.U. n. 3/1957 e dell’art. 70, comma 12, D.Lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente tra pubbliche amministrazioni. L’omessa informazione all’organo di indirizzo politico-amministrativo del parere negativo reso dall’Avvocatura dello Stato e la mancata adozione di un provvedimento in autotutela integrano gli estremi dell’occultamento doloso del pregiudizio, idoneo a posticipare il dies a quo del termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La prestazione lavorativa resa sine titulo è inutiliter data, non è riqualificabile come consulenza ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e legittima la condanna al risarcimento integrale del danno, senza riduzione.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari per sentirne accertare la responsabilità, a titolo di dolo, per il danno erariale di euro 58.328,64 cagionato all’Ateneo. Il pregiudizio derivava dall’aver disposto, con proprio decreto e senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il comando per un anno di un dipendente di un’Università telematica privata, i cui emolumenti erano stati rimborsati dall’Ateneo all’ente di appartenenza.
Nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione, il dirigente aveva rassicurato l’organo sulla legittimità dell’operazione, omettendo di riferire del parere negativo già reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che aveva escluso la configurabilità del comando tra un ente privato e una pubblica amministrazione. Il lavoratore prestava così servizio per un intero anno, in assenza di titolo. Il convenuto, costituitosi, formulava istanza di definizione abbreviata ex art. 130 c.g.c., ammessa dal Collegio con pagamento di una somma maggiorata, ma non provvedeva al versamento, con conseguente prosecuzione del giudizio con rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione del credito erariale, rilevando come il pregiudizio fosse stato oggetto di consapevole occultamento da parte del convenuto. Pur avendo ricevuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato un parere inequivocabilmente sfavorevole sulla legittimità del comando di un dipendente di un ente privato, il Direttore Generale non aveva adottato alcun provvedimento in autotutela e non aveva informato il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione, limitandosi a riferire di una richiesta di parere rimasta senza riscontro. La condotta aveva impedito all’amministrazione di percepire l’illiceità della vicenda, sicché il dies a quo del termine quinquennale andava posticipato alla data in cui la Procura aveva acquisito la documentazione, con conseguente infondatezza dell’eccezione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria. L’istituto del comando, disciplinato dall’art. 56 T.U. n. 3/1957 e dall’art. 70, comma 12, D.Lgs. n. 165/2001, è consentito esclusivamente tra pubbliche amministrazioni e non può legittimare il trasferimento temporaneo di un lavoratore privato presso un ente pubblico. Il ricorso a tale istituto ha altresì violato il principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
La prestazione resa dal lavoratore è stata pertanto qualificata come resa in carenza assoluta di titolo e, quindi, inutiliter data, non potendo essere riqualificata come consulenza ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, atteso che l’attività svolta era di natura istituzionale e ordinaria. Il danno, quantificato in euro 58.328,64, è stato integralmente imputato al convenuto, la cui condotta è stata ritenuta connotata da dolo, emergendo dagli atti un quadro di opacità gestionale finalizzato ad assicurare comunque il reclutamento del lavoratore.
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Nota della Redazione
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