Limiti del terzo interessato nel contestare i presupposti della confisca (Cass. pen. Sez. 4 n. 3641 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro o di confisca può dedurre, tanto in sede di merito quanto in sede di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura. Tale principio di carattere generale, affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alla confisca di prevenzione, trova applicazione nei confronti di qualsiasi terzo interessato da una misura di sequestro penale o di confisca. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’accertamento demandatogli dalla sentenza di annullamento con rinvio, ha il potere di verificare, previa valutazione dei fatti, la sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di confisca, senza che ciò configuri un’invasione delle competenze del giudice della cognizione.
Il Fatto
Il caso trae origine dal sequestro di un’autocisterna e di una motrice, di proprietà di una società, effettuato dalla Guardia di Finanza nel febbraio 2022, a seguito del controllo di un trasporto di carburante per un quantitativo superiore a quello indicato nei documenti di accompagnamento. Il dipendente della società, conduttore del mezzo, era stato sottoposto a giudizio per il reato di cui all’art. 49, comma 1, in relazione all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, definito con sentenza di estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova, con contestuale confisca dei beni in sequestro.
La società, in qualità di terza interessata, aveva chiesto la restituzione dei mezzi, ma le relative istanze erano state rigettate. A seguito di ricorso per cassazione, la Terza Sezione aveva annullato con rinvio l’ordinanza, evidenziando la mancata verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, accertava l’integrazione del reato e confermava la confisca, ritenendo legittima anche nei confronti del terzo proprietario. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, con due motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando le due censure proposte dalla società ricorrente. Quanto al primo motivo, relativo all’illegittima attività di accertamento svolta dal giudice dell’esecuzione, la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di adeguato confronto con la sentenza rescindente. La Terza Sezione aveva, infatti, inequivocabilmente demandato al giudice dell’esecuzione il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per procedere alla confisca, essendo tale vaglio indispensabile laddove l’estinzione del reato per messa alla prova non sia preceduta da un approfondito accertamento sul merito dell’accusa.
In tal senso, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice penale, anche in sede esecutiva, può verificare il diritto e la buona fede del soggetto terzo opponibili alla confisca, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11170 del 2015. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non si è sostituito al giudice della cognizione, ma ha dato esecuzione al mandato ricevuto, esercitando un potere che gli apparteneva a pieno titolo.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata verifica della proporzionalità e adeguatezza della confisca, la Corte ha affermato che si tratta di una doglianza non deducibile in sede di legittimità dal terzo interessato. Secondo un orientamento consolidato, il terzo può far valere esclusivamente la propria titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di un proprio contributo al reato, ma non può contestare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura. Tale principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite n. 30355 del 2025 in materia di misure di prevenzione, con una statuizione di carattere generale applicabile ad ogni terzo interessato.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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