Riqualificata opposizione ex art. 667 c.p.p. per confisca (Cass. pen. Sez. 3 n. 14204 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, determinando una stasi processuale non altrimenti superabile. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca, rientrante tra le competenze previste dall’art. 676 cod. proc. pen., è esperibile esclusivamente l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente proposta, sia quando il giudice abbia proceduto de plano sia quando abbia deciso previa instaurazione del contraddittorio. Il rimedio dell’opposizione è preclusivo del ricorso per cassazione, dovendosi applicare il principio di conservazione degli atti giuridici e il favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La società ricorrente, terza proprietaria di terreni sottoposti a confisca in un procedimento penale per lottizzazione abusiva, proponeva istanza di revoca della misura e restituzione dei beni. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza.
Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo numerosi motivi riguardanti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla legittimità dell’ablazione, alla mancata partecipazione al giudizio di merito e alla violazione dei diritti di difesa sanciti dalla CEDU e dalle direttive europee in materia di confisca. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, aveva concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello, previa qualificazione dell’impugnazione come opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il ricorso, ha richiamato i principi consolidati in materia di abnormità dell’atto processuale. Tale vizio ricorre sia sotto il profilo strutturale, quando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia sotto il profilo funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, con la precisazione che è configurabile in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento.
Alla luce di tali principi, la Corte ha escluso che l’ordinanza impugnata fosse affetta da abnormità, non ravvisandosi i requisiti necessari per tale qualificazione. Il provvedimento impugnato, avendo ad oggetto la materia della confisca, rientra tra le competenze previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale appresta lo strumento dell’opposizione da presentare al medesimo giudice.
La Corte ha sottolineato il carattere esclusivo del rimedio dell’opposizione, che deve essere inderogabilmente esperito sia in caso di decisione de plano sia in caso di decisione assunta previa instaurazione del contraddittorio. La ratio della norma risiede nella volontà di apprestare un’ampia tutela al privato, garantendo una fase di riesame del provvedimento ad opera del giudice dell’esecuzione, il quale ha una cognizione piena delle doglianze, contrariamente al giudice di legittimità.
Pertanto, poiché l’interessato avrebbe dovuto attivare lo strumento dell’opposizione e non il ricorso per cassazione, la Corte, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la conversione dell’impugnazione in opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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