Ordinanza contingibile e urgente e obblighi manutentivi del concessionario (TAR Liguria n. 794 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente rivolta a chi abbia la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo, ovvero si trovi con esso in una relazione tale da consentirgli di effettuare gli interventi necessari. La legittimità del provvedimento prescinde dall’accertamento delle cause del pericolo e dalla loro imputazione soggettiva, non avendo natura sanzionatoria. Non rileva la circostanza che la situazione di pericolo sia nota da tempo o si protragga, essendo sufficiente l’attualità del pericolo al momento dell’adozione. Non è necessaria l’indicazione di un termine finale di efficacia quando la cessazione del pericolo dipenda dall’esecuzione degli interventi.
Il Fatto
Il Comune di Porto Venere adottava un’ordinanza contingibile e urgente con cui imponeva ai ricorrenti, concessionari di locali commerciali sovrastati da una terrazza e da un tratto di carreggiata stradale, l’immediata messa in sicurezza della porzione di strada interessata da cedimenti. I concessionari impugnavano il provvedimento, deducendo che il dissesto fosse riconducibile a vizi costruttivi e all’uso pubblico dell’area, nonché l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza e della contingibilità. Il Comune, rilevata l’inottemperanza, eseguiva direttamente i lavori in somma urgenza e approvava la contabilità finale con successiva determinazione, anch’essa impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’ordinanza contingibile e urgente può rivolgersi a chi abbia la disponibilità del bene da cui origina il pericolo. Tale presupposto risulta integrato nel caso di specie, poiché i ricorrenti non solo hanno la materiale disponibilità del manufatto, ma dai titoli concessori emerge l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Corte ha precisato che l’adozione della misura prescinde dall’accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, non avendo l’ordinanza natura sanzionatoria. Ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e dell’idoneità del provvedimento a porvi rimedio. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, poiché ciò che conta è la sussistenza della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa della pubblica incolumità.
Quanto alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, il Tribunale ha evidenziato che dalla relazione tecnica emerge un quadro di grave e diffuso degrado strutturale del solaio, caratterizzato da vetustà, carenze costruttive e infiltrazioni. Tali elementi configurano una pluralità di concause che, tuttavia, non assumono rilievo dirimente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha infine disatteso la tesi secondo cui le misure provvisorie già adottate sarebbero sufficienti a neutralizzare il rischio, trattandosi di interventi meramente emergenziali inidonei a incidere sulle cause del dissesto. Ha inoltre chiarito che non è sempre necessaria l’indicazione di un termine finale di efficacia dell’ordinanza, quando la cessazione della situazione di pericolo dipenda dall’esecuzione degli interventi ad opera del soggetto tenuto.
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Nota della Redazione
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