Delitto all’estero in danno di straniero e necessità della querela (Cass. pen. n. 36905/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, secondo e terzo comma, cod. pen., per la perseguibilità in Italia di un delitto comune commesso all’estero dal cittadino italiano in danno di uno straniero, che sia sanzionato con pena detentiva inferiore nel minimo a tre anni, occorre, oltre alla richiesta del Ministro della giustizia, anche la querela della persona offesa, ove si tratti di reato che, se commesso nel territorio nazionale, sarebbe procedibile a querela. La richiesta ministeriale non surroga la querela, trattandosi di condizioni di procedibilità autonome, rispondenti a finalità diverse (tutela di interessi pubblicistici e privatistici).
Il Fatto
Un cittadino italiano è stato tratto a giudizio per il reato di truffa, commesso in Austria in danno di una società di capitali di diritto straniero. Il fatto è stato contestato ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, cod. pen., trattandosi di delitto comune commesso all’estero dal cittadino in danno di uno straniero, con pena detentiva inferiore nel minimo a tre anni.
Il Tribunale di Bari, rilevata la mancanza di querela della persona offesa, ha dichiarato non doversi procedere, nonostante la presenza della richiesta di procedimento del Ministro della giustizia. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la richiesta ministeriale fosse sufficiente ai fini della procedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la richiesta del Ministro della giustizia e la querela della persona offesa costituiscono condizioni di procedibilità autonome e non fungibili. Ha richiamato il dato letterale dell’art. 9, comma 2, cod. pen., che distingue nettamente tra “richiesta del ministro” e “istanza o querela della persona offesa” mediante l’uso della disgiuntiva “ovvero”, indicativa di una separazione concettuale e funzionale.
La Corte ha sottolineato che la richiesta ministeriale risponde a esigenze di politica criminale e di relazioni internazionali, mentre la querela tutela la sfera di interessi del singolo, che è titolare del diritto di rinunciare o rimettere la querela. Ha richiamato la disciplina dell’art. 8, comma 2, cod. pen. (delitto politico), che espressamente prevede la coesistenza di richiesta e querela, evidenziando la contraddittorietà di un’interpretazione che, per i delitti comuni, attribuisse alla richiesta ministeriale una funzione surrogatoria della querela.
Ha concluso che, per i reati che, se commessi in Italia, sarebbero procedibili a querela, la proposizione della sola richiesta ministeriale non è sufficiente a rendere valido l’esercizio dell’azione penale, essendo necessaria anche la querela della persona offesa.
Implicazioni Pratiche
- Onere di presentazione della querela: L’avvocato dell’imputato deve eccepire la mancanza di querela nei casi di delitto comune commesso all’estero dal cittadino italiano in danno di uno straniero, anche in presenza della richiesta del Ministro della giustizia, quando il reato sarebbe procedibile a querela in Italia; il PM deve provare l’avvenuta proposizione della querela per superare l’eccezione.
- Distinzione tra richiesta e querela: In sede di impugnazione, l’avvocato deve contestare la pretesa surrogatoria della richiesta ministeriale, richiamando la natura autonoma e non fungibile delle due condizioni di procedibilità, e la loro diversa finalità (pubblicistica e privatistica).
- Verifica della sussidiarietà dell’art. 9, comma 3: In difetto di querela, il difensore deve eccepire che la richiesta ministeriale è comunque subordinata alla condizione negativa dell’estradizione non concessa o non accettata, e che la sua mera presenza non sana la mancanza di querela; il giudice deve dichiarare l’improcedibilità.
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