Confisca del profitto nel concorso di persone e ripartizione pro quota (Cass. pen. n. 37674/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca del profitto deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito, esclusa ogni forma di solidarietà passiva. L’accertamento della quota di arricchimento del singolo concorrente costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; solo in caso di mancata individuazione della quota individuale è legittima la ripartizione in parti uguali.
Il Fatto
Il GUP del Tribunale di Macerata, in esito a giudizio abbreviato, assolveva due imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019) per ritenuta applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo tuttavia la confisca a carico degli imputati della somma di euro 7.083,00, costituente il profitto dell’illecito.
La Corte di appello di Ancona, adita dalla sola imputata, confermava la sentenza, richiamando il principio solidaristico per cui, in caso di reato commesso in concorso, l’intera condotta e l’effetto conseguente sono imputabili a ciascun concorrente. La prevenuta proponeva ricorso per cassazione, contestando esclusivamente la misura della confisca, non la sua astratta configurabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza limitatamente alla confisca, con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite penali n. 13783 del 2025, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. L’accertamento della quota di arricchimento del singolo concorrente costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali.
La Corte rileva che il principio affermato dalla Corte di appello di Ancona (il “principio solidaristico”) è in contrasto con il principio delle Sezioni Unite, che esclude la solidarietà passiva in materia di confisca. La Corte marchigiana aveva, pertanto, erroneamente disposto la confisca dell’intero profitto a carico di ciascun concorrente, senza procedere alla individuazione della quota effettivamente conseguita da ciascuno.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova della quota individuale: in caso di concorso di persone, la pubblica accusa e il giudice devono provare, nel contraddittorio tra le parti, l’ammontare del profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente. L’avvocato deve eccepire l’assenza di prova della quota individuale, chiedendo che la confisca venga limitata o, in subordine, che venga applicata la ripartizione in parti uguali.
- Esclusione della solidarietà passiva nella confisca: la confisca del profitto non segue il regime della responsabilità solidale tipico dell’obbligazione risarcitoria. Anche se il reato è commesso in concorso, ciascuno risponde solo per quanto effettivamente conseguito. La difesa deve contestare la statuizione che impone a un concorrente l’intero profitto, invocando il principio delle Sezioni Unite n. 13783/2025.
- Confisca e proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.: il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non esclude la confisca del profitto, che è misura patrimoniale avente natura diversa dalla pena. Tuttavia, se il reato è commesso in concorso, la confisca deve rispettare il principio della proporzionalità rispetto all’effettivo arricchimento di ciascun concorrente. L’avvocato deve richiedere la riduzione della confisca alla quota individuale, anche in presenza di una declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis.
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Nota della Redazione
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