Differimento pena e detenzione domiciliare per madri di minori: irretroattività delle modifiche peggiorative (Cass. pen. Sez. 1 n. 39550/2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni che modificano le modalità esecutive della pena detentiva non hanno effetto retroattivo allorché comportino una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale in senso peggiorativo rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto. In tali casi, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l’applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto, con conseguente piena operatività del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato (art. 25, comma 2, Cost.; Corte cost. n. 32/2020). In tema di differimento della pena per madri di minori, l’abrogazione del differimento obbligatorio ex art. 146 c.p. e la sua trasformazione in facoltativo ex art. 147 c.p., operata dal d.l. n. 48/2025 (cd. decreto Sicurezza), non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ai fini della concessione del beneficio, che va valutato secondo la normativa previgente. La detenzione domiciliare speciale per madri di prole di età non superiore a dieci anni ex art. 47-quinquies Ord. pen., comma 1-bis, anche in caso di condanna per reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen., può essere concessa sin dall’inizio dell’esecuzione, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, e la valutazione di tale pericolo deve essere effettuata in concreto, con specifico riferimento alla personalità della condannata.
Il Fatto
Una condannata a trenta anni di reclusione per numerosi reati di furto (anche in abitazione), madre di prole di età inferiore a dieci anni e affetta da tumore al seno, aveva presentato istanza al Magistrato di sorveglianza per il differimento della pena (obbligatorio per lo stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 146 c.p., e facoltativo per grave infermità, ex art. 147, n. 2, c.p.) e, in subordine, per la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. e art. 47-quinquies Ord. pen. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 2 luglio 2025, confermava il rigetto, ritenendo non applicabile il differimento obbligatorio per la sopravvenuta abrogazione dell’art. 146 c.p. ad opera del d.l. n. 48/2025 (cd. decreto Sicurezza), e non concedibile il differimento facoltativo e la detenzione domiciliare per la sussistenza di un eccezionale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla personalità della condannata e dalla pluralità dei reati commessi. La condannata proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ma con una motivazione che, su alcuni punti, afferma principi di diritto non applicabili al caso concreto. Quanto al primo motivo, concernente l’applicabilità del differimento obbligatorio ex art. 146 c.p. nella sua formulazione previgente, la Corte richiama il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020, secondo cui le norme che modificano le modalità esecutive della pena non possono essere applicate retroattivamente quando comportano una trasformazione della natura della pena, da espiarsi “fuori” dal carcere a “dentro” il carcere. La Corte ritiene che tale principio si applichi anche al caso in esame, per cui, ai fini della valutazione del differimento, andrebbe applicata la disciplina vigente al momento del fatto, non quella sopravvenuta del cd. decreto Sicurezza (che ha reso facoltativo il differimento per le madri di infanti). Tuttavia, la Corte non accoglie il motivo, perché la ricorrente aveva partorito dopo la proposizione dell’istanza e, alla data della decisione, il minore aveva già superato l’anno di età, rendendo in ogni caso non più operante il differimento obbligatorio, anche sotto la disciplina previgente (che richiedeva il minore fino a un anno). La Corte precisa che, in ogni caso, il differimento obbligatorio presuppone che la madre sia in stato di gravidanza o che il minore abbia meno di un anno al momento della richiesta, circostanza non più sussistente nel caso di specie.
Sul secondo motivo, concernente il differimento facoltativo ex art. 147, n. 2, c.p. e la detenzione domiciliare speciale, la Corte lo dichiara infondato. La Corte richiama la normativa: la detenzione domiciliare speciale per madri di prole di età non superiore a dieci anni (art. 47-quinquies Ord. pen., comma 1-bis) può essere concessa sin dall’inizio dell’esecuzione, anche per reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen., purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga. Tuttavia, tale valutazione è rimessa al Tribunale di sorveglianza, che deve effettuare un accertamento in concreto sulla personalità della condannata. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il diniego sulla base del numero elevato di reati commessi, della pericolosità estrema della condannata, della sistematicità della condotta e della mancanza di riscontri positivi, elementi che, se congruamente motivati, giustificano il rigetto. La Corte rileva, inoltre, che l’istanza di detenzione domiciliare speciale è stata respinta anche per l’inidoneità del domicilio indicato, a seguito delle verifiche della polizia giudiziaria (che avevano accertato la presenza di abusi edilizi e la mancanza di conformità urbanistica), circostanza non contestata dalla ricorrente. La Corte, pertanto, ritiene la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e non manifestamente illogica, non essendo sindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Irretroattività delle modifiche peggiorative in materia esecutiva: L’avvocato che assiste una condannata madre di minori deve eccepire l’applicazione della disciplina previgente, più favorevole, se la modifica normativa (come l’abrogazione del differimento obbligatorio per madri di infanti operata dal d.l. n. 48/2025) trasforma la pena da eseguirsi “fuori” dal carcere in una pena da scontarsi “dentro”, con conseguente applicazione del divieto di retroattività ex art. 25, comma 2, Cost., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020. Tuttavia, il beneficio va valutato alla luce della normativa vigente al momento del fatto, e la sua concessione è subordinata al possesso dei requisiti (stato di gravidanza o minore infra-annuale) al momento della richiesta.
- Detenzione domiciliare speciale e pericolo di recidiva: Per ottenere la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen., comma 1-bis, l’avvocato deve dimostrare l’assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, con riferimento alla personalità della condannata. La difesa deve produrre elementi positivi (es. incensuratezza, buona condotta, programma di reinserimento, disponibilità di un domicilio idoneo e certificato) per controbilanciare la pluralità di reati o la gravità dei fatti. La mera esistenza di figli minori non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo, che deve essere valutato in concreto dal Tribunale di sorveglianza.
- Idoneità del domicilio e onere probatorio: L’istanza di detenzione domiciliare deve essere corredata dalla documentazione comprovante l’idoneità del domicilio (conformità urbanistica, agibilità, assenza di abusi). In caso di verifiche negative della polizia giudiziaria, la difesa ha l’onere di contestare specificamente le risultanze e di produrre eventuali atti di sanatoria o certificazioni, poiché il giudice può legittimamente basare il diniego sulle risultanze negative dell’accertamento, se non smentite.
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