Criptovalute come prodotto finanziario e riciclaggio: requisiti e confisca (Cass. pen. Sez. II n. 40072/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati finanziari, l’attività di compravendita di criptovaluta, quando sia reclamizzata come proposta di investimento e comporti la gestione di portafogli per conto di terzi, integra l’esercizio di servizi di investimento soggetti alla disciplina del TUF, e la sua omissione configura il reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 58/1998. Per la configurabilità del reato di riciclaggio, non è necessaria l’identificazione specifica del reato presupposto, essendo sufficiente l’individuazione della tipologia, desumibile anche da elementi indiziari quali l’ingente entità dei versamenti in contanti, la nazionalità dei soggetti coinvolti e le modalità elusive degli obblighi antiriciclaggio. La criptovaluta oggetto dell’attività di riciclaggio costituisce “prodotto” del reato, e non semplice profitto, ed è pertanto suscettibile di confisca, anche in assenza dell’accertamento del vantaggio economico conseguito. Il giudice di appello che riformi in peius una sentenza assolutoria non è tenuto a una motivazione “rafforzata” in senso stretto, ma deve offrire una motivazione che disarticoli gli argomenti del primo giudice e li sostituisca con elementi di forza persuasiva superiore.
Il Fatto
Un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) per l’omesso rispetto degli obblighi connessi all’esercizio di servizi di investimento, relativamente a un’attività di compravendita di criptovaluta (USDT e bitcoin). La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, assolveva l’imputato dal reato di autoriciclaggio (capo B) e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, lo dichiarava responsabile del reato di riciclaggio (capo C), unificando i reati nel vincolo della continuazione e rideterminando la pena. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione della criptovaluta come prodotto finanziario, l’assenza di una motivazione rafforzata per la riforma in peius, la mancanza dell’elemento soggettivo del riciclaggio e l’illegittimità della confisca delle criptovalute.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. In ordine alla qualificazione della criptovaluta, ha ritenuto che l’attività dell’imputato, che si presentava come proposta di investimento e comportava la gestione di portafogli per conto di terzi, integrava l’esercizio di servizi di investimento soggetti alla disciplina del TUF. La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità che assimila le valute virtuali a “prodotti finanziari” quando l’attività è svolta con modalità tali da configurare un’offerta di investimento e un servizio di gestione, con conseguente applicabilità degli obblighi di cui agli artt. 91 e ss. TUF.
Quanto alla motivazione della riforma in peius, la Corte ha escluso che fosse necessario un apparato “rafforzato” in senso stretto, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6682/1992). La Corte d’appello non si era limitata a un mero dissenso critico, ma aveva valorizzato ulteriori elementi indiziari non apprezzati dal primo giudice (nazionalità dei clienti, entità dei versamenti, link a pubblicità di stupefacenti) che conferivano maggiore solidità all’ipotesi accusatoria, disarticolando gli argomenti del proscioglimento.
In tema di riciclaggio, la Corte ha ribadito che non è necessaria l’identificazione specifica del reato presupposto, essendo sufficiente la tipologia, desumibile anche da elementi indiziari. La movimentazione di ingenti somme in contanti da parte di soggetti non identificati, in assenza di adempimenti antiriciclaggio, costituisce un valido indizio della provenienza delittuosa. L’elemento soggettivo (dolo eventuale) è stato ricavato dal contenuto delle intercettazioni, che dimostravano la disponibilità dell’imputato a ricevere denaro provento di delitti.
Sulla confisca, la Corte ha distinto tra “profitto” (l’aggio percepito) e “prodotto” (la criptovaluta in sé), qualificando la criptovaluta come “prodotto” del reato di riciclaggio, in quanto rappresenta il risultato dell’operazione di sostituzione e trasformazione del denaro illecito, e quindi suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen.
Infine, sulla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha confermato che la revoca ex art. 168, comma 1, c.p. ha natura dichiarativa e può essere disposta anche dal giudice di appello, senza violare il divieto di reformatio in peius.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione dell’attività con criptovalute: L’avvocato che assista un imputato per attività con criptovalute deve valutare se l’attività sia presentata come servizio di investimento o mero cambio, allegando la documentazione che dimostri la natura del servizio (contratti, comunicazioni, pubblicità), per contestare l’applicabilità del TUF; la semplice attività di exchange non è di per sé reato, ma lo diventa se accompagnata da proposta di investimento e gestione per conto terzi.
- Prova del reato presupposto nel riciclaggio: Per contestare il reato di riciclaggio, il difensore deve eccepire l’insufficienza della prova della provenienza delittuosa del denaro, richiedendo l’identificazione specifica del reato presupposto e contestando la valenza indiziaria di elementi quali la nazionalità dei clienti o la movimentazione di contanti, che da soli non sono sufficienti a provare la illiceità della provenienza.
- Confisca delle criptovalute: L’avvocato deve eccepire la distinzione tra profitto e prodotto del reato, sostenendo che la confisca delle criptovalute è legittima solo se queste costituiscono il “prodotto” del reato, e non il mero strumento; in alternativa, può chiedere la confisca solo del profitto (aggio), se la criptovaluta è stata acquisita lecitamente dai clienti, allegando la provenienza dei fondi e la documentazione delle operazioni.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.