Ricorso inammissibile se ripropone l’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31623/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che ripropone i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. L’impugnazione deve instaurare una correlazione puntuale con il percorso argomentativo censurato e non può limitarsi a reiterare doglianze già esaminate. Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, quando il ricorrente non individua un vizio decisivo della motivazione. Riveste la qualità di persona offesa chi, munito di procura speciale per la vendita del bene, subisce direttamente il danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento del prezzo.
Il Fatto
La vicenda riguardava la vendita di un’automobile e il mancato accredito della somma dovuta. La persona incaricata della vendita disponeva di una procura speciale e, secondo l’accertamento recepito dalla sentenza impugnata, aveva subito il conseguente pregiudizio patrimoniale. La Corte d’appello le aveva pertanto riconosciuto la qualità di persona offesa nell’ambito del procedimento.
Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con i primi due motivi, questioni già proposte in appello. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione relativa all’elemento soggettivo del reato, sollecitando una diversa lettura delle prove. La Cassazione è stata quindi chiamata a verificare sia la specificità delle censure, sia i limiti del controllo sulla motivazione e sul materiale probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal requisito di specificità dell’impugnazione. I primi due motivi si risolvono nella sostanziale riproposizione delle doglianze formulate davanti al giudice d’appello. Una simile tecnica redazionale non è sufficiente quando omette di misurarsi con le risposte contenute nella sentenza impugnata.
Il vizio non dipende, dunque, dalla sola coincidenza tra le questioni prospettate nei diversi gradi. Assume rilievo la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso. In tale situazione opera l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che conduce all’inammissibilità. L’ordinanza richiama, in coerenza con questo passaggio, il precedente della Quarta Sezione n. 19364 del 14 marzo 2024.
Applicando il principio al caso concreto, la Cassazione reputa adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla qualità di persona offesa. La procura speciale attribuiva alla sua titolare il potere di vendere il veicolo. Il mancato accredito della somma dovuta aveva inoltre prodotto, secondo l’accertamento di merito, un danno patrimoniale direttamente riferibile alla stessa. La censura non evidenzia errori argomentativi capaci di incrinare tale conclusione.
Anche il motivo sull’elemento soggettivo resta fuori dal perimetro del sindacato di legittimità. La richiesta del ricorrente mira infatti a rivalutare la forza dimostrativa delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte sottolinea inoltre che il ricorso non indica alcun vizio decisivo nel percorso seguito dalla sentenza impugnata, la quale aveva specificamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma così che il ricorso per cassazione deve criticare la motivazione effettivamente resa e indicare un vizio riconoscibile in sede di legittimità, senza trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.
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