Permesso premio ai non collaboranti: servono elementi attuali, non la sola storia criminale (Cass. pen. n. 16129/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso premio richiesto da detenuto non collaborante condannato per reati ostativi, la mancata collaborazione con la giustizia determina una presunzione relativa e non assoluta di persistente collegamento con la criminalità organizzata.
Il giudice deve valutare in concreto gli elementi specifici allegati dall’interessato e quelli acquisiti d’ufficio, distinguendo l’accertamento dell’attualità dei collegamenti dal diverso giudizio prognostico sul pericolo del loro ripristino. La sola biografia criminale risalente, non accompagnata da elementi attuali, non è sufficiente a fondare il diniego.
Anche l’adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie deve essere valutato in rapporto alle effettive capacità economiche del detenuto, poiché l’assoluta impossibilità di adempiere ha rilevanza liberatoria. I versamenti simbolici non possono essere svalutati senza verificare preventivamente le concrete disponibilità economiche dell’interessato.
Il Fatto
Un detenuto in espiazione dell’ergastolo chiedeva un permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza valorizzando la mancata collaborazione con la giustizia e il passato ruolo nel sodalizio mafioso. Una precedente decisione della Cassazione aveva già annullato tale provvedimento, rilevando che la presunzione di mantenimento dei collegamenti criminali non è più assoluta e che dovevano essere valutati gli elementi favorevoli relativi al percorso trattamentale.
In sede di rinvio il Tribunale respingeva nuovamente la richiesta, richiamando i pareri negativi degli organi antimafia, precedenti disciplinari, la ritenuta insufficienza delle iniziative riparatorie e il pericolo di riallacciare i rapporti con il clan. Il detenuto ricorreva ancora per cassazione denunciando la mancata valorizzazione del percorso rieducativo e l’assenza di elementi recenti indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce la disciplina dell’art. 4-bis ord. pen. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 e le modifiche del 2022. Il detenuto non collaborante può accedere al permesso premio, ma deve allegare elementi specifici, ulteriori rispetto alla sola regolare condotta, partecipazione al trattamento e dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere sia i collegamenti attuali sia il rischio del loro ripristino. Il giudice conserva il dovere di approfondimento istruttorio e può valorizzare anche elementi logici, specie trattandosi di accertamenti negativi o prognostici.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva riconosciuto un percorso trattamentale positivo, una revisione critica consolidata, un progetto di vita orientato allo studio, al lavoro e alla famiglia e l’assenza di nuove imputazioni o condanne. Tuttavia aveva fondato il diniego soprattutto su informazioni relative alla risalente biografia criminale e sulla mancata collaborazione, senza indicare elementi concreti e recenti quali corrispondenza, colloqui, contatti o rapporti capaci di attestare collegamenti attuali con il sodalizio. Anche i rilievi disciplinari erano risalenti e scarsamente approfonditi.
La motivazione viene ritenuta illogica anche sul versante economico. Il Tribunale aveva svalutato la remissione del debito e i modesti versamenti riparatori senza accertare adeguatamente le condizioni economiche del detenuto e del suo nucleo familiare. Inoltre, le ragioni addotte per la mancata collaborazione avrebbero dovuto essere confrontate con quanto dichiarato nell’istanza circa il timore per l’incolumità dei familiari. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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