Archiviazione dopo indagini suppletive omesse: provvedimento abnorme del GIP (Cass. pen. n. 16471/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione successiva a un precedente provvedimento con cui erano state disposte indagini suppletive, deve verificare se e in quale misura il pubblico ministero abbia dato attuazione ai temi di indagine indicati.
Il controllo del GIP sulla richiesta di archiviazione deve essere effettivo e riferito all’intera storia procedimentale: non può limitarsi alla nuova richiesta del pubblico ministero ignorando il precedente ordine di integrazione investigativa e gli eventuali inadempimenti rispetto ad esso.
L’indicazione di ulteriori indagini da parte del GIP non vincola il pubblico ministero nelle specifiche modalità di esecuzione degli atti, ma individua temi investigativi che devono essere effettivamente sviluppati prima che possa essere nuovamente valutata la legittimità dell’inazione.
È abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento di archiviazione che, pur formalmente espressione di un potere attribuito al giudice, devia radicalmente dal modello legale e rende definitivo un controllo soltanto apparente sulla completezza delle indagini.
Il Fatto
La persona offesa impugnava l’ordinanza con cui il GIP aveva disposto l’archiviazione di un procedimento relativo a ipotesi di falso. Una precedente richiesta di archiviazione era stata già respinta e il giudice aveva ordinato l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati e lo svolgimento di un supplemento investigativo concernente, in particolare, la destinazione di un hard disk e la verifica di eventuali file creati o modificati successivamente a una determinata data.
Dopo tale provvedimento il pubblico ministero procedeva all’iscrizione e acquisiva una memoria dell’indagato, ma secondo la persona offesa non svolgeva concretamente le indagini indicate. Veniva quindi presentata una nuova richiesta di archiviazione, accolta da un diverso GIP senza esaminare espressamente il precedente ordine investigativo e senza chiarire se e come esso fosse stato eseguito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il ruolo del GIP nel procedimento di archiviazione quale presidio del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale. Il pubblico ministero conserva autonomia nelle modalità investigative, ma il giudice deve verificare che l’inazione sia fondata su indagini sufficientemente complete. Il controllo non riguarda soltanto la singola richiesta finale, ma l’intero sviluppo delle indagini e la loro idoneità a consentire una decisione consapevole sull’esercizio dell’azione penale.
Nel caso concreto, il precedente GIP aveva individuato specifici temi investigativi. L’ordinanza successiva non spiegava se tali approfondimenti fossero stati compiuti, quali attività fossero state svolte, se la sola memoria dell’indagato fosse stata ritenuta sufficiente e per quali ragioni le esigenze di completamento già individuate potessero considerarsi superate. Il controllo giudiziale risultava pertanto sganciato dalla storia del procedimento e meramente apparente.
La Corte qualifica il provvedimento come abnorme. Pur essendo l’archiviazione un potere astrattamente attribuito al GIP, esso era stato esercitato in una situazione radicalmente diversa dal modello legale, senza il necessario previo controllo sulla completezza delle indagini e sull’attuazione dell’ordine suppletivo. La nuova regola di giudizio introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non modifica tale conclusione: la prognosi di ragionevole previsione di condanna può essere formulata soltanto dopo avere verificato la completezza investigativa. L’ordinanza viene quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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