Omicidio preterintenzionale: necessaria prevedibilità in concreto dell’evento morte (Cass. pen. n. 18402/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale, previsto dall’art. 584 cod. pen., è costituito dal dolo per il reato di percosse o lesioni e dalla colpa in concreto per l’evento morte, non voluto, che deve essere prevedibile alla stregua delle specifiche circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente.
La tesi della c.d. “intenzione di risultato”, secondo cui la prevedibilità dell’evento più grave sarebbe assorbita ex lege nel dolo di percosse o lesioni, non è più condivisibile, perché sottende un meccanismo di imputazione di natura sostanzialmente oggettiva, in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost.
Il giudice, ai fini dell’accertamento della prevedibilità in concreto, deve compiere un giudizio di prognosi postuma, collocandosi nella prospettiva dell’agente al momento del compimento della condotta dolosa, e valutare se, considerate le peculiari circostanze del caso (condizioni della vittima, modalità dell’azione, contesto), l’evento mortale fosse annoverabile, ex ante, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.
La presunzione assoluta di prevedibilità dell’evento morte a partire dalla mera previsione della norma incriminatrice viola il principio di eguaglianza-ragionevolezza, in quanto non risponde all’id quod plerumque accidit e non consente di formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.
Il Fatto
La ricorrente, transessuale che si prostituiva, veniva aggredita da un cliente all’interno dell’abitacolo dell’autovettura di quest’ultimo, il quale, dopo aver rifiutato di utilizzare il profilattico, la colpiva con pugni al volto e al corpo, cercando di trascinarla fuori dal veicolo. Durante la colluttazione, che proseguiva all’esterno e culminava in un fossato, la ricorrente, immobilizzata sotto il corpo dell’aggressore, afferrava il collo della vittima con una mano, comprimendo la regione latero-cervicale destra. La vittima decedeva per arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del ganglio carotideo, favorito dall’assunzione di cocaina e alcol, che ne avevano determinato uno stato di ipersensibilità.
Il GUP del Tribunale di Perugia assolveva l’imputata perché il fatto non costituisce reato, escludendo la colpa in relazione all’evento morte e ritenendo, in subordine, sussistente la legittima difesa. La Corte d’assise d’appello di Perugia, pur riformando la motivazione e ritenendo configurabile l’omicidio preterintenzionale secondo la tesi del dolo unitario (intenzione di risultato), confermava l’assoluzione per la sussistenza della legittima difesa. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale, che eccepiva la non configurabilità della scriminante, e l’imputata, che contestava la configurazione dell’omicidio preterintenzionale e la sussistenza della colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata per difetto di interesse, essendo l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dovuta alla legittima difesa, formula che non le arreca un pregiudizio concreto eliminabile con l’impugnazione, non potendo ottenere una formula più ampia né effetti extrapenali più favorevoli, operando l’art. 2044 c.c. in sede civile. Tuttavia, la Corte ha enunciato il principio di diritto sul punto, aderendo all’orientamento più recente che richiede la prevedibilità in concreto dell’evento morte. Ha ritenuto la tesi del dolo unitario non più condivisibile, perché, nel prospettare l’assorbimento della prevedibilità dell’evento più grave nell’intenzione di risultato, finisce per ricondurre il criterio di imputazione nell’ambito della responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di colpevolezza.
La Corte ha escluso che possa configurarsi una presunzione assoluta di prevedibilità dell’evento morte a partire dalla mera previsione della norma incriminatrice, in quanto tale presunzione non risponde all’id quod plerumque accidit e viola il principio di eguaglianza. Ha quindi affermato che l’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale richiede un giudizio di prevedibilità in concreto, da compiersi ex ante, sulla base delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente, quali le condizioni della vittima, le modalità dell’azione, il contesto, che rendano l’evento morte una conseguenza prevedibile della condotta dolosa di base.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata, pur avendo affermato la sussistenza dell’omicidio preterintenzionale, non aveva svolto un accertamento sulla prevedibilità in concreto dell’evento, limitandosi a richiamare la tesi del dolo unitario. La Corte ha rilevato che gli elementi emersi dalla consulenza tecnica (breve durata della compressione, modesta intensità della pressione, impossibilità di individuare la sede anatomica del glomo carotideo per un agente privo di cognizioni specifiche) deponevano in senso contrario alla prevedibilità dell’evento mortale. Ha pertanto annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell’imputata, affinché il giudice del rinvio, nel rispetto del principio di diritto enunciato, proceda a un nuovo accertamento sulla sussistenza della colpa in concreto, valutando se l’evento morte fosse prevedibile per la ricorrente alla luce delle circostanze del caso concreto.
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