Nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis per sottoscrizione inidonea (Cass. pen. n. 1484/2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. deve essere eseguita nel rispetto delle procedure di cui all’art. 157 cod. proc. pen., che prevedono, in via prioritaria, la consegna personale all’imputato o a soggetti abilitati presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro, e la notifica per deposito nella casa comunale solo in via sussidiaria, dopo il previo esperimento delle altre modalità.
La conoscenza dell’atto notificato ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. decorre dal ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, ma la prova del perfezionamento della notifica, e quindi dell’effettiva conoscenza, richiede che la cartolina di avviso di ricevimento sia validamente sottoscritta dal destinatario o da altra persona legittimata a ricevere l’atto.
Non può ritenersi validamente sottoscritta una cartolina di ricevimento che rechi, nella riga destinata alla “firma per esteso”, una sequenza di numeri e cifre inidonea a comprovare l’identità del ricevente e, quindi, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
L’omessa o irregolare notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, tempestivamente eccepita e mai sanata, determina la nullità del successivo decreto di citazione diretta a giudizio e comporta l’annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato. La difesa eccepiva la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., sostenendo che l’imputata non aveva mai ricevuto l’avviso e che la cartolina di ricevimento della raccomandata informativa non era stata da lei sottoscritta. Il Tribunale di Bari e la Corte d’appello di Bari rigettavano l’eccezione, ritenendo la notifica regolare sulla base della sottoscrizione della cartolina. Avverso la sentenza di appello, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha preliminarmente affermato che, essendo stato dedotto un error in procedendo, il Collegio poteva procedere all’esame diretto degli atti processuali. Dall’esame della cartolina di ricevimento è emerso che essa recava, nella riga destinata alla “firma per esteso del ricevente”, una sequenza di numeri e cifre, non una sottoscrizione riconducibile alla ricorrente. La Corte d’appello aveva qualificato tale sequenza come firma, incorrendo in un errore di fatto che aveva viziato la decisione.
La Corte ha richiamato i principi in materia di notificazioni all’imputato, precisando che il ricorso al deposito dell’atto nella casa comunale presuppone il previo esperimento, in via cumulativa, delle altre modalità di notifica previste dall’art. 157 c.p.p. (consegna personale, consegna a soggetti abilitati). Ha inoltre ribadito che la conoscenza dell’atto notificato ai sensi dell’art. 157, comma 8, decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, ma che la prova della regolarità della procedura richiede che la cartolina di avviso di ricevimento sia validamente sottoscritta dal destinatario o da persona legittimata. La presenza di una mera sequenza di numeri e cifre, inidonea a comprovare l’identità del ricevente, non è sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto.
La Corte ha quindi dichiarato la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., rilevandone la tempestiva eccezione e la mancata sanatoria, e ha esteso la nullità al successivo decreto di citazione diretta a giudizio, annullando senza rinvio le sentenze di merito e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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