Stalking: la querela per lesioni può rendere procedibile d’ufficio (Cass. pen. n. 27461/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori può divenire procedibile d’ufficio quando sia connesso a un reato procedibile d’ufficio, anche secondo una nozione di connessione materiale fondata sul collegamento probatorio tra le fattispecie.
La connessione rilevante ai fini della procedibilità dello stalking non è limitata a quella processuale prevista dall’art. 12 cod. proc. pen., ma comprende anche le ipotesi in cui l’accertamento del reato procedibile d’ufficio implichi necessariamente quello punibile a querela.
Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, il quadro di gravità indiziaria, purché siano sottoposte a una verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca.
Ai fini cautelari, i gravi indizi di colpevolezza richiedono un giudizio di qualificata probabilità e non coincidono con gli indizi necessari per fondare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio nel giudizio di merito.
La necessità di mantenere contatti con l’ex partner per la gestione condivisa dei figli non è incompatibile, di per sé, con la sussistenza dell’evento tipico degli atti persecutori né con uno stato di timore della persona offesa.
Il Fatto
Nei confronti dell’indagato era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori e lesioni personali. Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento cautelare.
Con il ricorso per cassazione la difesa contestava, tra l’altro, la procedibilità del reato di stalking per difetto di querela, la consistenza del quadro indiziario, la verificazione dell’evento tipico, la sussistenza delle lesioni e la permanenza delle esigenze cautelari, rilevando anche il successivo trasferimento dell’indagato in altra località.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura sulla procedibilità. La persona offesa, dopo avere presentato querela per le lesioni, aveva manifestato in sede di sommarie informazioni la volontà di denunciare anche gli episodi persecutori. Inoltre, le lesioni si inserivano nella progressione delle condotte successive alla separazione e risultavano connesse allo stalking. La Corte ribadisce che, ai fini della procedibilità d’ufficio, rileva anche la connessione materiale quando l’indagine sul reato procedibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello procedibile a querela.
Quanto ai gravi indizi, la Corte ritiene corretta la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate credibili e corroborate dal referto sanitario e dalle comunicazioni prodotte. Le deduzioni difensive non evidenziano fratture logiche nella motivazione, ma propongono una diversa lettura delle risultanze. In sede cautelare, peraltro, non è richiesto il medesimo standard probatorio proprio della decisione definitiva sulla responsabilità.
È ritenuta adeguatamente motivata anche la sussistenza dell’evento del reato di atti persecutori. Il fatto che la persona offesa abbia continuato a interagire con l’indagato per esigenze connesse ai figli non esclude lo stato di timore, soprattutto quando i contatti siano imposti dalla gestione della prole e risultino seguiti da ulteriori condotte aggressive. Il trasferimento dell’indagato a circa venti chilometri di distanza non è infine considerato sufficiente, da solo, a neutralizzare il rischio di reiterazione. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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