Procura generica per denunce non legittima la presentazione della querela (Cass. pen. n. 6029/2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela è un atto personalissimo che può essere validamente proposta solo dalla persona offesa o da un procuratore speciale munito di procura che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., contenga una specifica e non generica indicazione del fatto che forma oggetto della querela stessa, essendo insufficiente, a tali fini, un mandato generale per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o il potere generico di presentare “denunce”.
La validità della querela va valutata al momento della sua presentazione, e la successiva costituzione di parte civile del procuratore in qualità di erede della persona offesa non è idonea a sanare il vizio di nullità della procura, poiché la querela, quale condizione di procedibilità, non può essere convalidata ex post.
Il Fatto
La persona offesa, proprietaria di un terreno, aveva conferito a un soggetto, con atto notarile del 30 gennaio 2018, una procura generale che la investiva del potere di compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di ogni necessaria facoltà, ivi compresa la possibilità di presentare “denunce”. Sulla base di tale procura, il soggetto delegato presentava querela per l’invasione del terreno da parte dell’imputato.
Il Giudice di pace e, successivamente, il Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice di appello, ritenevano la querela validamente proposta e condannavano l’imputato. Questi proponeva ricorso per cassazione, eccependo il difetto di querela per nullità della procura, in quanto il mandato non conteneva l’espresso potere di presentare querele, ma solo denunce, e non specificava il fatto oggetto dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. Ha osservato che la procura notarile conferita, sebbene ampia e comprensiva di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non conteneva una specifica indicazione del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di querela, né attribuiva in modo espresso il potere di proporre querela, ma solo quello di presentare denunce. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la procura speciale per la querela deve essere sufficientemente determinata quanto al fatto, non potendo basarsi su un mandato generico.
La Corte ha escluso che la successiva costituzione di parte civile del soggetto delegato, in qualità di erede testamentario della persona offesa (deceduta), potesse sanare il vizio genetico della querela. Ha precisato che la querela è un atto personalissimo e negoziale, la cui validità va valutata al momento della sua proposizione, e che il difetto di procura speciale rende la querela inammissibile ab origine, non essendo suscettibile di convalida successiva. Per tali ragioni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità, con revoca delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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