Art. 520 c.c. — È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
La disciplina sanziona con la nullità tre distinte fattispecie: la rinunzia all’eredità sottoposta a condizione — sospensiva o risolutiva —, quella sottoposta a termine — iniziale o finale —, e la rinunzia parziale. Le tre sanzioni, pur operando su piani diversi, sono espressione di un’unica logica sistematica: impedire che un atto così radicale per l’assetto successorio resti esposto a incertezze o frazionamenti che l’ordinamento non tollera.
Cosa prevede l’articolo
Rinunzia sotto condizione. È nulla perché lascerebbe gli effetti dell’atto esposti a un’incertezza temporale non altrimenti delimitabile.
Rinunzia a termine. È nulla per un principio simmetrico a quello che governa l’accettazione: come l’acquisto della qualità di erede, una volta verificatosi, non può essere rimesso in discussione (semel heres semper heres, una volta erede sempre erede), così non può esserlo, specularmente, l’atto di segno contrario che vi rinuncia.
Rinunzia parziale. È nulla per la stessa esigenza di integrità e non frazionabilità che presidia le altre due ipotesi: la rinunzia riguarda l’intera delazione, non una sua porzione.
Applicazione pratica
Questa disciplina colloca la rinunzia tra i cosiddetti negozi puri, o actus legitimi (atti che non tollerano l’apposizione di elementi accidentali come condizione o termine): atti rispetto ai quali l’ordinamento, a tutela della certezza e della celerità dell’assetto successorio, esclude che il dichiarante possa, mediante l’autonomia privata, differire o condizionare l’efficacia della propria determinazione. Su questa base si è innestato un dibattito dottrinale sulla natura stessa dell’atto: secondo un orientamento, la previsione della nullità in caso di apposizione di termine o condizione sarebbe un indice del fatto che la rinunzia non è un negozio giuridico in senso proprio, ma un atto giuridico in senso stretto, i cui effetti sono integralmente predeterminati dalla legge, senza margini di autonomia privata quanto alla loro conformazione.
Quanto alle conseguenze, l’eventuale dichiarazione di invalidità della rinunzia non produce, di per sé, l’effetto acquisitivo proprio dell’accettazione: si limita a restituire al delato la possibilità di accettare o di rinunziare validamente, riportando la situazione allo stato anteriore.
Vanno diversamente qualificate le rinunzie che, pur presentando elementi di apparente subordinazione a un fattore esterno, non sono in realtà condizionate, e restano dunque valide: vi rientrano le rinunzie effettuate in adempimento di una convenzione conclusa dopo l’apertura della successione, quelle compiute anticipatamente dai chiamati in subordine — per rappresentazione o per legge —, dai genitori per i nascituri, e dai sostituiti nella sostituzione fedecommissaria. Restano invece nulle, in quanto effettivamente condizionate, le rinunzie preventive degli istituiti sotto condizione sospensiva, e quelle dei sostituiti nella sostituzione testamentaria ordinaria.
Giurisprudenza
Problema: come debba essere individuata la quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari della stessa categoria, quando uno di essi non abbia esercitato l’azione di riduzione.
Principio: «in tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 13429/2006; Cass., sentenza n. 27529/2017) (così Cass., sentenza n. 17729/2019).
Conseguenza pratica: la quota di riserva si calcola guardando alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione; il fatto che un legittimario, in un momento successivo, non eserciti l’azione di riduzione — per rinunzia o per prescrizione — non altera retroattivamente il calcolo delle quote spettanti agli altri legittimari.
Errori frequenti
Credere che si possa rinunciare all’eredità solo per una parte, mantenendo la qualità di erede per il resto.
Pensare che la rinunzia possa essere subordinata a una condizione o differita a un termine per calibrare i propri effetti nel tempo.
Considerare nulle anche le rinunzie anticipate dei chiamati in subordine per rappresentazione o per legge, dei genitori per i nascituri, o dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria: restano valide perché non sono, in senso tecnico, condizionate.
Ritenere che la dichiarazione di nullità della rinunzia produca automaticamente l’acquisto della qualità di erede: si limita a restituire al delato la possibilità di scegliere.
L’art. 520 c.c. protegge la rinunzia da qualunque tentativo di renderla flessibile o negoziabile: condizione, termine e parzialità sono incompatibili con un atto che l’ordinamento vuole integro, definitivo e immediatamente efficace, a garanzia di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda successoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a…
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore,…
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono…