Art. 522 c.c. — Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
La norma regola la sorte della quota del chiamato che rinunzia, quando manchi un testamento. Una parte della dottrina ha messo in discussione la stessa terminologia adottata dal legislatore: il termine “accrescimento”, qui impiegato, non coincide con l’istituto disciplinato in sede testamentaria dagli artt. 674 ss. c.c. Manca, nella successione legittima, il presupposto essenziale dell’accrescimento in senso tecnico — la vocazione solidale di un gruppo di successibili, chiamati congiuntamente e unitariamente all’intera eredità. Nella successione legittima è la legge stessa a designare i successori: i chiamati di pari grado sono “solidali” nella rispettiva quota solo in senso atecnico.
Cosa prevede l’articolo
Prima ipotesi — il rinunziante concorreva con altri chiamati. La sua quota si ripartisce tra questi ultimi, salva l’operatività della rappresentazione e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 571 c.c.
Seconda ipotesi — il rinunziante non aveva concorrenti. Se era l’unico chiamato del suo grado, l’eredità si devolve, ai sensi degli artt. 565 ss. c.c., a coloro ai quali sarebbe spettata qualora egli fosse mancato.
Applicazione pratica
La prima ipotesi conosce due limiti. Il primo è la rappresentazione: ai sensi dell’art. 467, co. 1, c.c. (si veda anche l’art. 468 c.c.), i discendenti legittimi, naturali o adottivi subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente ogni volta che questi non possa o non voglia accettare — ipotesi che comprende anche la rinunzia — purché l’istituito sia figlio, fratello o sorella del de cuius (il defunto). Operando la rappresentazione, l’accrescimento a favore degli altri chiamati in concorso con il rinunziante resta escluso. Il secondo limite è la salvezza, espressamente richiamata dalla norma, dell’ultimo comma dell’art. 571 c.c. Va inoltre precisato che questo meccanismo non opera con riferimento alla successione necessaria.
Resta, a sostegno dell’assimilazione all’accrescimento in senso tecnico, l’argomento dell’automatismo: l’incremento delle quote dei concorrenti opera senza necessità di una specifica accettazione, come avviene per l’accrescimento testamentario. Si tratta però di un argomento che riguarda solo il meccanismo applicativo, e non risolve il nodo di fondo: l’assenza, nella successione legittima, del presupposto strutturale dell’istituto — la vocazione solidale di gruppo.
Giurisprudenza
Problema: se la successione per rappresentazione, applicabile anche al caso di rinunzia, presupponga comunque una vocazione diretta del rappresentato.
«Tanto per il codice civile abrogato (artt. 729 e 899), quanto per il codice civile vigente (art. 467), che ne ha estesa l’applicazione, ricomprendendovi — oltre ai casi di premorienza, di assenza e di indegnità — anche il caso di rinunzia, la successione per rappresentazione, che si configura come vocazione ereditaria indiretta (o mediata), presuppone pur sempre una vocazione diretta dell’ascendente, il venir meno della quale consente ai legittimi discendenti dello stesso (cosiddetti rappresentanti) di subentrare nella stessa posizione giuridica, prendendone il posto ed il grado e succedendo direttamente al de cuius» (Cass., sentenza n. 1701/1969) (così Cass., sentenza n. 594/2015).
Conseguenza pratica: anche quando il rappresentato ha rinunziato, la rappresentazione presuppone che costui fosse comunque validamente chiamato: i discendenti non acquistano un diritto proprio e autonomo, ma subentrano nella stessa posizione giuridica che sarebbe spettata al rinunziante.
Problema: se l’accrescimento della quota del rinunziante a favore degli altri chiamati richieda una loro specifica accettazione, o si produca automaticamente.
«A tal riguardo, infatti, per effetto dell’accrescimento si determina l’incremento della quota del chiamato che non può o non vuole accettare a quella degli altri chiamati che abbiano accettato: a fronte della mancanza di un testamento e in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante (o non accettante nel termine decennale previsto dall’art. 480 c.c.) si accresce ipso iure (per effetto automatico della legge) a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l’acquisto per accrescimento consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità, già sussistente in capo agli altri chiamati (in tal senso anche Cass. n. 8021/2012).» (così Trib. Trieste, sentenza n. 234/2025 e in termini App. Roma, sentenza n. 2459/2025).
Conseguenza pratica: i coeredi non devono compiere alcun atto di accettazione specifico per beneficiare dell’accrescimento della quota del rinunziante: l’acquisto si produce automaticamente, come espansione del diritto già esistente in capo a loro.
Problema: come si ripartisca la devoluzione quando i concorrenti col rinunziante appartengano a categorie eterogenee (ad esempio fratelli e coniuge del defunto).
«L’art. 522 c.c. prevede infatti la devoluzione in favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante e poiché i fratelli devono essere considerati come chiamati in una “quota collettiva”, distinta da quella del coniuge, la devoluzione opererà soltanto a favore del fratello accettante, che conseguirà il terzo dell’eredità ai sensi degli artt. 521 e 522 c.c., ossia come se l’altro fratello rinunciante non fosse mai stato chiamato all’eredità.» (così Trib. Catania, sentenza n. 6081/2024).
Conseguenza pratica: quando i concorrenti sono raggruppati in una quota collettiva distinta da quella di altri chiamati (come i fratelli rispetto al coniuge), la rinunzia di uno di essi accresce solo la quota collettiva del suo gruppo, non l’intera eredità.
Problema: se l’accrescimento presupponga l’assenza di un altrui diritto di rappresentazione, e chi debba farlo valere in giudizio.
«I fatti costitutivi del diritto di accrescimento — rinunzia di un erede, con acquisto ipso iure della sua quota da parte dei coeredi — prescindono dall’esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell’art. 522 c.c. (“salvo il diritto di rappresentazione”), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l’intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell’accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione» (Cass. n. 8021/2012) (così Trib. Torino, sentenza n. 1951/2024).
Conseguenza pratica: l’accrescimento si produce comunque, salvo che l’interessato alla rappresentazione faccia valere in giudizio la propria eccezione; se nessuno la solleva, il giudice non può rilevarla d’ufficio, e la quota resta acquisita ai beneficiari dell’accrescimento.
Errori frequenti
Considerare l'”accrescimento” dell’art. 522 c.c. identico, in senso tecnico, all’accrescimento testamentario ex artt. 674 ss. c.c.: manca, nella successione legittima, il presupposto della vocazione solidale di gruppo.
Applicare il meccanismo dell’art. 522 c.c. anche alla successione necessaria: non opera in quell’ambito.
Dimenticare i due limiti della prima ipotesi: l’operatività della rappresentazione e la salvezza dell’ultimo comma dell’art. 571 c.c.
Ritenere che il diritto di rappresentazione operi automaticamente d’ufficio: è un fatto impeditivo che va eccepito dalla parte interessata, non rilevabile d’ufficio dal giudice.
Credere che l’acquisto per accrescimento richieda una specifica accettazione dei subentranti: si produce ipso iure, per espansione del diritto già esistente.
Trascurare che, in presenza di categorie eterogenee di chiamati (es. fratelli e coniuge), l’accrescimento opera solo entro la quota collettiva del gruppo del rinunziante.
L’art. 522 c.c. usa il linguaggio dell’accrescimento per descrivere un fenomeno che, nella successione legittima, ha una struttura diversa da quella testamentaria: non una vocazione solidale di gruppo, ma un effetto automatico di redistribuzione governato dalla legge, che cede il passo solo davanti alla rappresentazione e alle eccezioni espressamente previste.
Nota della Redazione
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