Art. 524 c.c. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Art. 524 c.c. — Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

La norma appresta un rimedio a favore dei creditori del chiamato che, rinunziando a un’eredità con attivo, aggrava la propria incapienza personale a loro danno. Non è un’azione revocatoria né un’azione surrogatoria: è un rimedio autonomo, che consente al creditore di neutralizzare, nei propri confronti, gli effetti della rinunzia, senza mai attribuirgli la qualità di erede.

Cosa prevede l’articolo

Primo comma. Se la rinunzia all’eredità — anche senza frode — arreca danno ai creditori del rinunziante, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, ma con uno scopo limitato: soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.

Secondo comma. Il diritto dei creditori a esercitare questo rimedio si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Applicazione pratica

Il riferimento normativo all'”accettazione” non attribuisce ai creditori la qualità di eredi: si tratta di un’autorizzazione ad aggredire, con gli ordinari strumenti esecutivi, la quota di beni ereditari che sarebbe spettata al rinunziante. L’azione non è quindi fine a se stessa, ma strumentale: resta comunque necessario instaurare una regolare procedura esecutiva, mobiliare o immobiliare, per conseguire quanto effettivamente dovuto al creditore.

Non occorre provare che la rinunzia fosse preordinata a danneggiare i creditori, né che il rinunziante fosse consapevole del pregiudizio arrecato: la norma lo dice espressamente con l’inciso “benché senza frode”. Quanto al danno, basta che, al momento dell’esercizio dell’azione, sia prevedibile — cioè che vi siano fondate ragioni per ritenere insufficiente il patrimonio personale del debitore a soddisfare i suoi creditori. Il credito posto a fondamento dell’azione non deve essere liquido né esigibile: è sufficiente una ragione di credito, anche non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale o condizionata.

Giurisprudenza

Problema: quale sia la funzione dell’azione ex art. 524 c.c., se essa attribuisca al creditore la qualità di erede, e quali presupposti oggettivi e soggettivi ne condizionino l’esperibilità.

«Il fondamento dell’art. 524 c.c. consiste nell’esigenza di assicurare idonea protezione ai creditori del chiamato all’eredità verso un atto potenzialmente lesivo delle loro ragioni, quale per l’appunto integra una rinunzia all’eredità al debitore devoluta, dal medesimo eseguita a fronte di un relictum di segno positivo e, pertanto, in spregio alle pretese di costoro, inabilitati a trovare ristoro e soddisfacimento nella garanzia generica loro offerta dal debitore rinunziante, giacché incapiente. Invero, il riferimento all’accettazione, la quale è riservata ai soli chiamati, è da intendersi come autorizzazione ad aggredire la quota parte di beni ereditari che sarebbero spettati al debitore-chiamato-rinunziante, da attuarsi mercé gli ordinari strumenti esecutivi. Tale interpretazione trova conferma nel dato letterale della norma, la quale sancisce che l’accettazione è effettuata “in nome e in luogo” del debitore rinunciante [anche quando la rinuncia all’eredità abbia costituito effetto dell’actio interrogatoria (l’azione con cui si chiede al chiamato di dichiarare se accetta o rinuncia) contemplata dall’art. 481 c.c. (v. Cass. n. 7735/2007)], da ciò potendosi inferire che i creditori non acquistano personalmente la qualità di eredi. Conseguentemente, l’azione di cui all’art. 524 c.c. si pone in chiave di strumentalità rispetto alla concreta attuazione dell’interesse creditorio alla prestazione: difatti, sarà pur sempre poi necessario ordire una regolare procedura esecutiva, mobiliare o immobiliare, al fine di conseguire quanto effettivamente spettante al creditore. Non è inoltre necessario che la rinunzia all’eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d’impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato, tant’è che la disposizione contiene l’inciso “benché senza frode”. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore appaiono insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (v. Cass. n. 5994/2020; Cass. n. 8519/2016). Ove dimostrata da parte del creditore impugnante l’idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell’attore.» (così Trib. Genova, sentenza n. 21/2025).

«a) il rimedio apprestato dall’art. 524 c.c. a favore del creditore, e cioè l’azione per ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell’esigibilità e della liquidità, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l’azione surrogatoria, e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (Cass. n. 1470/1964); b) per l’impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori (Cass. n. 8519/2016; n. 5994/2020; n. 2394/1974).» (così Cass., sentenza n. 7557/2022).

«È stato affermato che tale azione differisce sia dall’azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista; l’azione di cui all’art. 524 c.c. ha solo lo scopo di permettere al creditore istante di soddisfarsi sui beni dell’eredità rinunciata sino a concorrenza del proprio credito.» (così Trib. Varese, sentenza n. 305/2025).

«Affine, ma manifestamente differente dall’azione surrogatoria, in quanto, per effetto dell’accettazione da parte del creditore della quota di eredità spettante al debitore rinunziante, quest’ultimo non acquista alcun diritto e continua a non essere considerato erede, con devoluzione di eventuale residuo dell’asse ereditario, in seguito al soddisfacimento del creditore, secondo le norme di legge e, quindi, ad esempio, come in concreto, al chiamato accettante, divenuto erede.» (Trib. Lecce, sentenza n. 1098/2025).

«L’accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. proposta dal creditore non fa dunque acquistare la qualità di erede al debitore rinunciante e si limita a rendere la sua rinuncia all’eredità inefficace nei confronti del creditore (Cass. n. 24524/2021), consentendogli di “agire esecutivamente sui beni ereditari” (così, anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Frosinone, sentenza n. 1065/2021; in termini, Tribunale di Terni, sentenza n. 838/2022).» (Trib. Vicenza, sentenza n. 1237/2025).

«Si è discusso sulla questione della possibilità di applicazione del rimedio ex art. 524 c.c. a favore dei creditori soltanto in presenza di una rinunzia “formale” oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l’eredità a seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell’art. 487, comma 3, c.c., ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questioni dibattute in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza di questa Corte […] si è affermata la tesi estensiva con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall’art. 481 c.c. (Cass., sez. III, n. 7735 del 29 marzo 2007, punto 6.1: «da un lato, secondo l’art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all’eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità; dall’altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l’effetto che egli perda il diritto di accettare, l’art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell’azione di impugnazione della rinuncia»). La stessa giurisprudenza, in linea con l’opinione dominante in dottrina, esclude — invece — il ricorso all’impugnazione ai sensi dell’art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l’eredità si sia prescritto ai sensi dell’art. 480 c.c.: «L’azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell’art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l’azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale» (Cass. n. 15664/2020; Cass. n. 33479/2021).» (così Cass., sentenza n. 25347/2023).

Conseguenza pratica: il creditore che agisce ex art. 524 c.c. non diventa mai erede: ottiene solo l’autorizzazione a soddisfarsi sui beni ereditari tramite gli ordinari strumenti esecutivi, e dovrà comunque promuovere una procedura esecutiva per realizzare il proprio credito. Non deve provare la frode né la consapevolezza del debitore, né disporre di un credito liquido ed esigibile: basta una ragione di credito anche eventuale, e un danno prevedibile al momento dell’azione. Se il creditore dimostra l’idoneità della rinuncia a pregiudicarlo, spetta al debitore provare che il proprio patrimonio residuo è comunque sufficiente.

Problema: se il rimedio si applichi solo in presenza di una rinunzia formale, o anche quando il chiamato sia decaduto dal diritto di accettare per inerzia dopo l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., e se operi anche quando il diritto di accettare sia ormai prescritto ex art. 480 c.c.

«Ritiene il Collegio che debba sul punto darsi continuità sempre alla giurisprudenza di questa Corte che ha reputato di dover assimilare, quanto all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 524 c.c., la rinuncia all’eredità, espressamente contemplata dal legislatore, alla decadenza derivante dall’inane decorso del termine di cui all’art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). Pur essendo diverse sul piano effettuale le conseguenze scaturenti dalla rinuncia all’eredità (che si ritiene non determini l’irreversibile perdita della qualità di chiamato, a differenza di quanto invece accade per l’ipotesi di cui all’art. 481 c.c., Cass. n. 1403/2007; Cass. n. 6070/2012; Cass. n. 22195/2014), va però evidenziato che, attesa anche l’inammissibilità di un’accettazione dell’eredità da parte dei creditori avvalendosi dell’azione surrogatoria, l’espansione della portata effettuale della norma di cui all’art. 524 c.c., anche al caso oggi in esame, costituisce l’unica soluzione obiettivamente idonea a preservare le aspettative dei creditori a fronte del comportamento inerte di colui (che a differenza del caso di già maturata prescrizione) è ancora chiamato all’eredità, e che con la sua inerzia vanificherebbe in maniera irreversibile le dette aspettative.» (Cass., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15664).

«È controverso se il rimedio previsto dall’art. 524 c.c. sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia “formale” oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l’eredità a seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell’art. 487, comma 3, ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questioni dibattute in dottrina si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall’art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l’opinione dominante in dottrina, esclude invece il ricorso all’impugnazione ai sensi dell’art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l’eredità si sia prescritto ai sensi dell’art. 480 c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall’art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell’art. 481 c.c. […] non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema. […] Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. […] Costituisce principio acquisito che nell’azione esercitata dal creditore ai sensi dell’art. 524 c.c. legittimato passivo è il solo debitore rinunziante (Cass. n. 310/1982; n. 3548/1995; n. 17866/2003).» (Cass., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33479).

Conseguenza pratica: il rimedio dell’art. 524 c.c. si applica sia alla rinunzia formale sia alla decadenza per inerzia dopo l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., ma non quando il diritto di accettare si sia già prescritto ex art. 480 c.c.: in quel caso, ammettere l’azione significherebbe rimettere impropriamente in termini i creditori, a danno dei successivi accettanti.

Problema: chi sia legittimato passivo nell’azione ex art. 524 c.c., se sia necessario il litisconsorzio con i chiamati successivi che abbiano accettato l’eredità, e quale rilievo assuma la trascrizione della domanda.

«Pur non trattandosi di litisconsorzio necessario (Cass., sez. II, sentenza n. 310 del 18 gennaio 1982: “La legittimazione passiva nell’azione promossa ai sensi dello art. 524 c.c. — che ha caratteri propri rispetto all’azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito — spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l’eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è utiliter data (resa con effetto utile) nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l’atto impeditivo dell’acquisto dell’eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore”; ed ancora Cass., sez. II, sentenza n. 3548 del 25 marzo 1995: “L’azione esercitata dal creditore ai sensi dell’art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l’eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata”), tale chiamata in causa costituisce un onere per il creditore affinché la pronuncia spieghi l’effetto voluto. Infatti, perché possa conseguirsi l’effetto di cui all’art. 2652, n. 1, c.c., è necessario che la domanda sia proposta e trascritta anche nei confronti del successivo chiamato accettante (in questo senso Cass., sez. III, sentenza n. 15468 del 15 ottobre 2003: “In caso di conflitto tra i creditori dell’erede che abbia deciso di rinunziare all’eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 c.c., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l’eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l’effetto previsto dall’art. 2652, n. 1, c.c. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l’impugnazione ex art. 524 c.c. sia trascritta nei confronti di colui al quale l’eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l’eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell’accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 c.c. proposta nei confronti del rinunciante”). Essendo irrilevante che vi sia stata frode o preordinazione, il momento determinante è quello dell’azione; non serve pertanto che la ragione di credito, ancorché non liquida, sia sorta anteriormente alla rinuncia dell’eredità. […] L’azione promossa dal creditore dell’erede che abbia rinunciato all’eredità, disciplinata dall’art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l’eredità rinunziata presenti un attivo. Il debitore, per evitare l’azione, deve dimostrare l’adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall’attore. Dunque per il valido esperimento di tale azione, al pari dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una mera ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare. (Tribunale di Biella, sentenza n. 293/2023).» (così Trib. Teramo, sentenza n. 286/2025).

«Quanto agli effetti dispiegati dalla presente sentenza […] ci si deve qui limitare a rilevare che essi sono quelli ex lege (per legge), alla stregua del principio per il quale l’azione ex art. 524 c.c. “mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata”, sì che “il conflitto tra creditori del rinunziante ed erede che ha accettato l’eredità in luogo del rinunziante va a vantaggio dei primi”, non ricevendo l’accettante “protezione” nemmeno dalla “priorità della trascrizione del suo acquisto a causa di morte” (Cass. n. 15468/2003).» (Trib. Vicenza, sentenza n. 1237/2025).

Conseguenza pratica: il creditore deve citare in giudizio il solo debitore rinunziante, unico legittimato passivo; i chiamati successivi che hanno accettato possono solo intervenire ad adiuvandum. Per rendere la sentenza opponibile anche a questi ultimi, però, il creditore ha l’onere di proporre e trascrivere la domanda anche nei loro confronti: senza questa trascrizione, il conflitto con gli aventi causa dell’accettante si risolve a sfavore del creditore, anche se il loro acquisto è stato trascritto dopo la domanda ex art. 524 c.c.

Errori frequenti

  • Credere che l’accettazione autorizzata al creditore lo renda erede: resta un’autorizzazione strumentale a soddisfarsi sui beni ereditari, non un acquisto della qualità di erede.
  • Pensare che serva provare la frode o la consapevolezza del danno da parte del rinunziante: la norma opera “benché senza frode”.
  • Ritenere che il credito debba essere liquido ed esigibile per agire ex art. 524 c.c.: basta una ragione di credito, anche eventuale o condizionata.
  • Confondere questa azione con la revocatoria o la surrogatoria: ha funzione e presupposti distinti da entrambe.
  • Applicare il rimedio anche quando il diritto di accettare l’eredità si sia già prescritto ex art. 480 c.c.: in questo caso l’azione è esclusa.
  • Dimenticare l’onere di citare in giudizio e trascrivere la domanda anche nei confronti del successivo chiamato che abbia accettato: senza questo adempimento, la sentenza non è opponibile ai suoi aventi causa.
  • Trascurare che, provata dal creditore l’idoneità della rinuncia a recargli pregiudizio, spetta al debitore dimostrare che il proprio patrimonio residuo è comunque sufficiente.

Collegamenti

Art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare), art. 481 c.c. (actio interrogatoria), art. 487 c.c. (perdita del diritto di accettare), art. 519 c.c. e art. 521 c.c. (forma ed effetti della rinunzia), art. 2652, n. 1, c.c. (trascrizione delle domande giudiziali), art. 2900 c.c. (azione surrogatoria).

L’art. 524 c.c. offre ai creditori un rimedio mirato e circoscritto: non li rende eredi, non li autorizza a impugnare la rinuncia oltre i beni ereditari, ma consente loro di rendere quella rinuncia inefficace nei propri confronti, a condizione di agire nei termini, contro il solo debitore, e di trascrivere tempestivamente la propria domanda.

Nota della Redazione

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