Il diniego di patrocinio nel processo tributario si oppone davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7381 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al beneficio, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115/2002, dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U. e non già col ricorso di cui all’art. 99, dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato dalle disposizioni del capo VIII del titolo IV. Ne consegue che, ove il diniego sia stato pronunciato dal giudice tributario, la relativa opposizione va proposta dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, con applicazione del meccanismo di rimessione delle parti di cui all’art. 59, comma 1, legge n. 69/2009.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunicato dalla Commissione istituita presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sul presupposto della mancata allegazione della documentazione attestante le condizioni di reddito. Il giudice tributario confermava il decreto di non ammissione, rilevando che l’istante si era limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge, senza produrre il documento attestante le condizioni reddituali.
Avverso tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, mentre i Ministeri resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla individuazione del rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di diniego nel processo tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il sistema normativo del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria, evidenziando come la disciplina speciale dettata dal capo VIII del titolo IV del d.P.R. n. 115/2002 attribuisca alla Commissione di cui all’art. 138 le funzioni che, in materia civile, spettano al Consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato. Rileva, tuttavia, una divaricazione tra i due regimi: mentre l’art. 126 consente, in materia civile, di riproporre l’istanza al magistrato competente, la seconda parte del primo comma dell’art. 139 impedisce tale possibilità in materia tributaria, creando un vuoto di tutela.
La soluzione del problema è rinvenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025, secondo cui l’impugnazione del decreto di rigetto emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 dev’essere proposta con l’opposizione ex art. 170 e non con il ricorso di cui all’art. 99 del T.U., rimedio quest’ultimo strettamente inerente al solo processo penale e non richiamato dalle disposizioni dedicate al processo tributario.
La Corte richiama inoltre il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 10501 del 2023, secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale non degradabili ad interessi legittimi. Tale principio è stato esteso anche al diniego reso dal giudice tributario dalle ordinanze di questa stessa Sezione.
Da ciò consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse in applicazione dell’art. 59, comma 1, legge n. 69/2009. La Corte esclude la necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione, potendo le sezioni semplici conoscerne quando le Sezioni Unite si siano già espresse, ancorché non sullo specifico caso. Dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassando il provvedimento impugnato e compensando le spese in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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