Ricorso in cassazione: patologico difetto di chiarezza e sinteticità ex art. 366 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 12969 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione caratterizzato da un patologico difetto di chiarezza e sinteticità nell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi. Il ricorso deve costituire un modello legale che selezioni i profili di fatto e di diritto, offrendo una rappresentazione concisa della vicenda e ponendo la Corte nella condizione di comprendere i punti criticati senza essere costretta a un vaglio tra considerazioni inestricabilmente frammiste e prolisse. La sovrabbondanza espositiva e la mancata specifica indicazione degli atti e documenti, con la loro illustrazione, rendono inesigibile l’individuazione delle questioni dirimenti e comportano la sanzione dell’inammissibilità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una complessa procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Catania. Su taluni beni, oggetto di una donazione successivamente annullata, erano stati trascritti diversi pignoramenti e un sequestro conservativo. Gli eredi della donante, intervenuti nella procedura, proponevano opposizione di terzo e, in seguito, un’opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc. civ.
Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande concernenti il quomodo della procedura e rigettava le altre. La Corte d’appello di Catania respingeva il gravame. Avverso tale sentenza, gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, articolato su tredici gruppi di motivi, dai quali si potevano evincere decine di doglianze, disperse in un atto di oltre cento pagine.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente accertato la presenza in atti della copia notificata della sentenza impugnata, superando il profilo di improcedibilità ipotizzato nella proposta di definizione accelerata. Ha poi esaminato il ricorso, rilevandone la violazione conclamata dei requisiti formali di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.
In primo luogo, la Corte ha riscontrato la violazione del requisito della chiara esposizione dei fatti di causa, poiché i ricorrenti avevano disseminato le proposizioni della sentenza impugnata tra i singoli motivi, rendendo impossibile comprenderne il significato compiuto. La mancanza di una sintesi funzionale ha impedito alla Corte di acquisire le conoscenze necessarie per valutare la deducibilità e la pertinenza delle censure, in contrasto con il rapporto di complementarietà tra i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.
Sotto il profilo della sinteticità, la Corte ha qualificato come patologico il difetto riscontrato, richiamando la giurisprudenza di legittimità. L’eccessiva e sovrabbondante esposizione, con la ripetizione di informazioni irrilevanti, ha reso impossibile l’idonea focalizzazione dei fatti dirimenti, tradendo lo scopo dell’atto di veicolare adeguatamente la questione al giudice. La tecnica redazionale adottata, con l’uso massivo di sottolineato, grassetto e puntato, ha reso ulteriormente gravosa la lettura.
Infine, la Corte ha rilevato la violazione del principio di specificità di cui al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., mancando nel ricorso il richiamo puntuale e la descrizione chiara e sintetica degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano. La frammentazione delle doglianze tra i vari motivi e la loro commistione hanno reso le critiche incomprensibili, costringendo la Corte a un inammissibile vaglio ricostruttivo. La pronuncia ha affermato che tale conclusione è conforme alla giurisprudenza sovranazionale, che contempera il fine di semplificare lo scrutinio del giudice di legittimità con la garanzia del diritto di accesso alla giustizia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e delle somme di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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