Opposizione a ordinanza-ingiunzione: inammissibile la questione nuova in appello, necessaria la contestazione analitica delle copie (Cass. civ. Sez. 2 n. 800 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto amministrativo impugnato diversi da quelli dedotti con l’atto introduttivo, operando il divieto di cui all’art. 112 cod. proc. civ.; la proposizione in appello di una censura non formulata in primo grado integra un motivo nuovo e, come tale, è inammissibile. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non può avvenire con clausole di stile o generiche, ma deve essere specifica e circostanziata, con indicazione del documento e degli aspetti della presunta difformità, a pena di inefficacia della stessa.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato sanzioni pecuniarie e accessorie per la violazione dell’art. 1, legge n. 386 del 1990, per l’emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario. Il Giudice di Pace annullava parzialmente i provvedimenti, confermando la sanzione con riferimento a uno degli assegni.
Il Tribunale di Brindisi rigettava l’appello del soccombente, ritenendo regolarmente notificato il verbale di contestazione, inammissibile la questione sull’omessa notifica del preavviso di revoca dell’autorizzazione, in quanto non eccepita in primo grado, e infondate le ulteriori doglianze. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla notifica del verbale di contestazione e alla mancata considerazione dell’eccezione relativa all’assenza del preavviso di revoca ex art. 9-bis, legge n. 386 del 1990.
Quanto alla prima censura, la Corte ha rilevato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale”, ovvero solo a casi di motivazione apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere, inoltre, precisa e circostanziata: non è ammissibile una contestazione generica, che ribalterebbe sulla controparte e sul giudice l’onere di individuare la presunta difformità. Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di specificare i termini della contestazione, limitandosi a eccepire l’assenza dell’attestazione di conformità della relata di notifica.
In relazione alla seconda questione, la Corte ha ritenuto l’argomentazione del giudice di merito conforme al principio per cui, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non sono rilevabili d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo. La deduzione dell’omessa notifica del preavviso di revoca costituiva, pertanto, un motivo nuovo, non proponibile in appello.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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