Il vizio di motivazione apparente rende nulla la sentenza di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 4243 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, ancorché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem” in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, dovendosi risolvere in una acritica adesione a un provvedimento solo menzionato ovvero agli atti di parte, senza indicazione né della tesi in essi sostenuta, né delle ragioni di condivisione. Il vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. sussiste altresì quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi all’anno di imposta 2008, emesso dall’Agenzia delle entrate. Il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni della società e, in sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo, in particolare, che la contribuente non avesse alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili in quanto svolgeva esclusivamente attività di vendita con posa in opera di porte ed infissi, senza effettuare lavori in appalto o subappalto. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato la tempestività del ricorso, notificato il 22 settembre 2017. Ha osservato che, per le controversie definibili pendenti in ogni stato e grado del giudizio, l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, ha disposto la sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione scadenti dalla data di entrata in vigore della disposizione (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. Essendo stata la sentenza di appello depositata il 3 febbraio 2017, il termine di impugnazione, scaduto il 4 settembre 2017, risultava interamente ricompreso nel periodo di sospensione, con conseguente tempestività del ricorso.
Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate aveva denunziato la nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Commissione tributaria regionale dichiarato inapplicabile l’art. 93 T.u.i.r. in maniera apodittica, richiamando acriticamente la sentenza di primo grado. Il secondo e terzo motivo denunziavano, rispettivamente, l’omessa pronuncia sull’infedele compilazione degli studi di settore e la violazione dell’art. 93 d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di obbligo di tenuta delle scritture contabili.
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo. Ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, sebbene graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La sentenza d’appello, dopo aver affermato la correttezza della sentenza di primo grado, si era limitata a riportare le tesi difensive della società contribuente, sostenendo in maniera assolutamente apodittica l’insussistenza dell’onere di contabilità, senza chiarire da quali elementi avesse tratto il proprio convincimento.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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