Presenza insufficiente del delegato alla mediazione: improcedibilità confermata in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21405 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione, la condizione di procedibilità si realizza solo con la rituale partecipazione delle parti, personalmente o tramite un soggetto munito di procura speciale sostanziale, che attribuisca poteri rappresentativi effettivi e il potere di disporre dei diritti controversi. La presenza del solo difensore o di un dipendente delegato a presenziare o assistere, privo di poteri sostanziali, non è sufficiente. Il giudice di merito può disporre la mediazione delegata, valutando la natura della causa, senza che tale valutazione sia censurabile in sede di legittimità. La dichiarazione di indisponibilità di una parte ritualmente comparsa non sana la partecipazione irrituale dell’altra.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice del servizio idrico, aveva convenuto in giudizio l’ente gestore per ottenere il pagamento di corrispettivi non versati. Rigettata la domanda in primo grado, la società proponeva appello e la Corte territoriale disponeva l’esperimento della mediazione delegata.
All’esito del primo incontro, la Corte d’Appello dichiarava improcedibile l’appello, ritenendo non correttamente esperito il procedimento, poiché per la società appellante erano comparsi solo una dipendente delegata a “presenziare” e un avvocato delegato ad “assistere”, senza una procura sostanziale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo, relativo alla violazione dell’art. 5-quater e alla valutazione sulla demandabilità della controversia, è stato dichiarato inammissibile. La decisione di rimettere la causa al mediatore, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, è frutto di una valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in legittimità.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha ribadito che la partecipazione della parte al primo incontro può avvenire tramite un soggetto delegato, ma questi deve essere a conoscenza dei fatti e munito di una procura speciale sostanziale che gli consenta di disporre dei diritti controversi.
La presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, o di un delegato con poteri limitati a presenziare o assistere, non soddisfa la condizione di procedibilità. La delega deve consentire una reale interlocuzione con il mediatore e la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite.
La Corte ha infine escluso che l’eventuale dichiarazione di indisponibilità da parte della controparte, ritualmente comparsa, possa sanare la partecipazione irrituale dell’altra parte, poiché ciò ridurrebbe l’incontro a un adempimento meramente formale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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