Ripetizione dell’indebito bancario: il cliente che agisce deve provare il contratto scritto (Cass. civ. Sez. 1 n. 1755 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, anche mediante la produzione del contratto che contiene dette clausole. Tale onere sussiste anche quando il cliente alleghi di non ricordare la sottoscrizione del contratto. L’interpretazione della domanda, la valutazione della prova e l’apprezzamento della consulenza tecnica d’ufficio sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione.
Il Fatto
Il correntista e i suoi fideiussori convenivano in giudizio la banca, chiedendo la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale, al superamento del tasso soglia e alle commissioni, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente e ripetizione dell’indebito. Il correntista affermava di non ricordare la sottoscrizione del contratto e di non aver ricevuto le copie delle variazioni. Il Tribunale rigettava le domande per carenza documentale, non potendo ricostruire l’andamento del rapporto. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo il cliente inadempiente all’onere probatorio, e il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto produrre il contratto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, affermando che l’interpretazione della domanda è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il correntista non aveva dedotto l’inesistenza del contratto, ma solo di non ricordarne la sottoscrizione, e che la normativa del Testo Unico Bancario prescrive la consegna al cliente del testo negoziale.
La Corte ha confermato la regola per cui il cliente che agisce in giudizio ha l’onere di provare il contratto di conto corrente da cui origina il saldo, non essendo sufficiente la produzione parziale degli estratti conto in mancanza del contratto scritto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva inoltre ammesso di non avere formulato richieste di documentazione ex art. 119 TUB, rafforzando la carenza probatoria.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame delle risultanze della CTU, è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme tra le decisioni dei due gradi di merito. La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. non è denunciabile in cassazione come cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, poiché tale valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il terzo motivo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, è stato considerato un non motivo, dipendendo dalla decisione sugli altri motivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in toto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.