Infermità da causa di servizio e limiti dell’appello in materia pensionistica: questioni di fatto e divieto di nova in appello (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 26 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello innanzi alla Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio, alla loro classifica o all’aggravamento, con la conseguenza che il sindacato sulla motivazione è ammesso solo per la sua mancanza assoluta o per la sua mera apparenza, non anche per un diverso apprezzamento delle risultanze medico-legali. La produzione di nuovi documenti in appello è consentita, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., solo qualora la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile, dovendosi intendere tale limitazione quale riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore, trattandosi di un divieto di ordine pubblico. La mancata richiesta istruttoria in primo grado e la successiva acquisizione di documentazione dopo la pubblicazione della sentenza impugnata non integrano gli estremi della causa non imputabile.
Il Fatto
L’appellante, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale” e, successivamente, il trattamento di pensione privilegiata. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo, sulla base del quale il Ministero dell’interno aveva rigettato la domanda. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, allegando una relazione medico-legale di parte che riconduceva l’infermità all’attività di servizio. Il giudice di primo grado aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, demandata al Collegio medico-legale, che, sulla base dei rapporti informativi in atti, aveva escluso la sussistenza di fattori di rischio specifici e la riconducibilità della patologia al servizio prestato. La sentenza di prime cure aveva quindi rigettato il ricorso, ritenendo il parere del CML condivisibile e le osservazioni del consulente di parte generiche e non idonee a superare l’onere probatorio gravante sul ricorrente.
Avverso tale decisione, l’appellante proponeva gravame, deducendo il vizio di travisamento del fatto quale errore di diritto, e depositando documentazione sopravvenuta – costituita da note della Questura attestanti lo svolgimento di numerosi servizi esterni – al fine di dimostrare che la premessa fattuale su cui si fondava la sentenza, ossia la natura “prevalentemente interna” del servizio, era errata. Chiedeva, in via istruttoria, la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha preliminarmente esaminato la questione della produzione documentale, richiamando il disposto dell’art. 194 c.g.c. che vieta nuove prove e nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Tale divieto è stato qualificato come di ordine pubblico, precisando che, a seguito della novella di cui al D.L. n. 83/2012, l’unica eccezione ammessa è quella della causa non imputabile, da intendersi come caso fortuito o forza maggiore. La giurisprudenza civile, richiamata in sentenza, è rigorosa nell’ammettere documenti nuovi in appello. Nella fattispecie, la difesa dell’appellante non aveva prospettato alcuna causa non imputabile, avendo richiesto le relazioni della Questura solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e non avendo contestato specificamente in primo grado le relazioni dell’Amministrazione. Le relazioni depositate in appello sono state pertanto dichiarate inammissibili.
Quanto ai motivi di gravame, la Corte ha richiamato l’art. 170, primo comma, c.g.c., che limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, parificando a questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio, alla classifica o all’aggravamento. Tale limitazione, già prevista dall’art. 1, quinto comma, del d.l. n. 453/1993, è stata interpretata dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 10/QM/2000, secondo cui le questioni medico-legali possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione, e non per ottenere un riesame del merito. Il vizio di motivazione configura violazione di legge solo quando si traduca nella radicale assenza della motivazione o in argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che le censure dell’appellante, seppure formalmente dirette a denunciare un vizio di motivazione apparente, fossero in realtà volte a contestare nel merito la decisione di rigetto, richiedendo un inammissibile riesame della questione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. La sentenza impugnata, ricostruita in narrativa, risultava invece esaurientemente motivata, avendo il primo giudice richiamato la normativa applicabile, la giurisprudenza costante in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c. e avendo congruamente valutato il parere del CML, basato su specifici rapporti di servizio dai quali non emergevano elementi di sovraccarico della colonna vertebrale.
Il Collegio ha concluso che il primo giudice non era incorso nelle violazioni indicate nel gravame e che il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda era precluso in appello. L’appello è stato dichiarato inammissibile, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate nella misura omnicomprensiva di euro 800,00.
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Nota della Redazione
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