Art. 1104 c.c. Obblighi dei partecipanti

L’art. 1104 c.c. occupa una posizione centrale nella disciplina della comunione, perché traduce sul piano obbligatorio la partecipazione alla contitolarità del bene comune, imponendo a ciascun partecipante il dovere di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, nonché alle spese deliberate dalla maggioranza, salvo la facoltà di liberarsi mediante rinuncia nei limiti stabiliti dalla stessa norma. La disposizione va letta in stretto coordinamento con l’art. 1101 c.c., poiché il concorso nei pesi della comunione segue la misura delle quote, salva diversa determinazione del titolo.

In questa prospettiva, la ratio (la ragion d’essere) della norma è chiaramente conservativa e solidaristica: impedire che l’inerzia di uno o più compartecipi comprometta l’integrità materiale o la funzionalità economica del bene comune, trasferendo sui soli partecipanti diligenti l’intero costo della comunione.

Cosa prevede l’articolo

Le tre categorie di spesa e la natura dell’obbligazione

Il primo comma dell’art. 1104 c.c. individua tre categorie di esborsi: le spese per la conservazione, quelle per il godimento della cosa comune e quelle deliberate dalla maggioranza. La tripartizione normativa non è meramente descrittiva, ma incide sulla struttura del debito e sui rimedi del compartecipe che abbia anticipato somme: le spese di conservazione attengono alla tutela dell’integrità e della funzionalità del bene; le spese di godimento riguardano l’uso e il mantenimento della sua utilità pratica; le spese deliberate sono quelle approvate secondo le regole dell’amministrazione della comunione.

L’obbligo di cui all’art. 1104 c.c. ha natura legale e trova il proprio fondamento immediato nella titolarità della quota, non in una manifestazione negoziale di adesione a un’organizzazione o a un regolamento di gestione. Sul piano sistematico, il criterio di ripartizione resta quello proporzionale alle quote, in coerenza con l’art. 1101 c.c., salvo differente disciplina ricavabile dal titolo. Il riferimento alle spese deliberate dalla maggioranza rinvia alla disciplina delle deliberazioni nella comunione e conferma che il dovere contributivo non nasce solo da esigenze conservative immediate, ma anche da scelte di gestione validamente assunte secondo legge. Il coordinamento con l’art. 1105 c.c. è quindi implicito ma decisivo, perché le spese deliberate sono quelle che discendono dall’esercizio del potere di amministrazione comune. Ne consegue che l’obbligo di contribuzione non può essere ridotto a un mero obbligo di rimborso occasionale, ma costituisce una componente ordinaria dello statuto del partecipante alla comunione.

Il secondo comma: la rinuncia liberatoria

Il secondo comma dell’art. 1104 c.c. consente al partecipante di sottrarsi all’obbligo di contribuire rinunciando al proprio diritto sulla cosa comune, ma esclude l’effetto liberatorio per le spese che il rinunziante abbia già approvato. La rinuncia prevista dalla norma ha natura abdicativa e unilaterale, con effetto di accrescimento a favore degli altri partecipanti, e risponde alla logica di evitare che un soggetto rimanga forzatamente inserito in una comunione economicamente svantaggiosa. Tuttavia, la facoltà abdicativa non è priva di limiti, poiché la norma stessa tutela l’affidamento della comunione e impedisce che il compartecipe si sottragga retroattivamente a oneri cui abbia già prestato consenso, anche tacito.

La clausola finale del secondo comma costituisce un limite interno di particolare rilievo: la rinuncia non libera il partecipante dalle spese già approvate. In chiave sistematica, l’approvazione rilevante non deve essere intesa in modo esclusivamente formale, ma come adesione a un programma di spesa ormai imputabile anche al rinunziante. Proprio per questo la rinuncia non può essere utilizzata per sciogliersi unilateralmente da obbligazioni già consolidate nel patrimonio della comunione.

Il terzo comma: la solidarietà del cessionario

Il terzo comma dell’art. 1104 c.c. stabilisce che il cessionario della quota è tenuto in solido con il cedente al pagamento dei contributi dovuti e non versati. Tale previsione rafforza la natura propter rem (obbligazione che segue la titolarità del bene, indipendentemente da chi lo possiede) dell’obbligazione e tutela l’interesse della comunione alla continuità della provvista, impedendo che il trasferimento della quota divenga uno schermo per l’inadempimento. La solidarietà prevista dalla norma non elimina il rapporto interno tra alienante e acquirente, ma opera anzitutto come garanzia esterna a favore della comunione creditrice.

Applicazione pratica

Nella prassi, la rinuncia liberatoria produce effetti soltanto pro futuro (per il futuro) e richiede che gli altri comproprietari ne abbiano conoscenza, poiché soltanto da quel momento l’assetto soggettivo della comunione può dirsi modificato in modo opponibile nel rapporto interno; ciò impedisce che la rinuncia operi come meccanismo occulto di traslazione degli oneri già maturati o immediatamente maturandi. In termini ricostruttivi, la rinuncia non estingue il debito pregresso né neutralizza le obbligazioni già sorte, ma incide sulla permanenza futura del rapporto partecipativo.

Il controllo più incisivo riguarda la causa concreta della rinuncia: l’atto abdicativo, pur astrattamente ammesso dall’art. 1104 c.c., resta soggetto al vaglio della sua causa concreta e non può trasformarsi in uno strumento di abuso del diritto, in particolare quando sia piegato a una finalità elusiva di oneri di manutenzione, bonifica o messa in sicurezza. Un nodo applicativo di notevole importanza riguarda il momento in cui la spesa possa dirsi dovuta e, quindi, ricadere nel meccanismo solidaristico del terzo comma: l’obbligo contributivo nasce quando la spesa diventa esigibile — ad esempio con l’ultimazione dei lavori o con il consolidarsi del titolo di pagamento — e non necessariamente nel momento della sola deliberazione. Questa distinzione tra approvazione della spesa, maturazione dell’obbligazione ed esigibilità del contributo è decisiva per individuare chi risponde in solido con il cedente.

La speciale disciplina dell’art. 1104 c.c. non può essere neutralizzata da patti privati non opponibili ai terzi interessati: un accordo interno, come un preliminare che sposti convenzionalmente il peso delle spese, non può essere opposto al terzo acquirente non parte di quell’accordo. La ripartizione convenzionale degli oneri può quindi operare solo sul piano interno-obbligatorio fra i contraenti, senza alterare automaticamente il regime legale verso i soggetti estranei.

Il rapporto con il rimborso delle spese anticipate e il raffronto con il condominio

L’art. 1104 c.c. disciplina l’obbligo generale di contribuzione, ma il problema del rimborso a favore del partecipante che abbia anticipato spese necessarie trova la sua sede speciale nell’art. 1110 c.c. Nella comunione ordinaria, il rimborso spetta per spese necessarie in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, con un regime più favorevole rispetto al condominio, dove l’art. 1134 c.c. richiede l’urgenza.

Il raffronto con il condominio è essenziale per delimitare il raggio dell’art. 1104 c.c. In materia condominiale, l’art. 1118 c.c. esclude espressamente che il condomino possa rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni per sottrarsi al contributo nelle spese. Ciò conferma che la facoltà liberatoria prevista dall’art. 1104, comma 2, c.c. è propria della comunione ordinaria e non può essere automaticamente trasferita nel condominio, dove prevale il principio di necessaria accessorietà delle parti comuni rispetto alle unità esclusive. Sul piano del criterio di riparto, il sistema della comunione dialoga con quello dell’art. 1123 c.c., ma senza sovrapporsi a esso, poiché quest’ultimo costituisce la specificazione condominiale della più generale logica del concorso proporzionale negli oneri.

Giurisprudenza

La nozione di spese di conservazione e l’onere della prova per il rimborso

Problema: cosa rientra nella nozione di “spese necessarie per la conservazione” e cosa deve provare chi ne chiede il rimborso.

Principio: il Trib. Avezzano n. 478/2024 ha chiarito che, nel concetto di spese necessarie, rientrano non solo gli interventi diretti a evitare il perimento materiale del bene, ma anche quelli indispensabili a mantenerne la concreta capacità d’uso, come attività di pulizia o sgombero neve quando funzionali alla fruizione del compendio comune — ampliando in senso funzionale la nozione di conservazione. Lo stesso tribunale ha inoltre chiarito che per le spese di conservazione non è necessaria, in linea di principio, una preventiva deliberazione collegiale, e ha evidenziato che chi chiede il rimborso deve provare la necessità della spesa e l’inerzia altrui.

Conseguenza pratica: un comproprietario che anticipa spese di manutenzione funzionale all’uso del bene (es. pulizia, sgombero neve) può chiederne il rimborso senza attendere una delibera preventiva, ma deve documentare che la spesa era necessaria e che gli altri erano rimasti inerti.

Spese di conservazione e spese di godimento anticipato: la prova documentale

Problema: se le spese anticipate dal singolo per il proprio godimento del bene comune diano diritto allo stesso rimborso previsto per le spese di conservazione, e con quale prova.

Principio: il Trib. Rovigo n. 378/2025 ha ribadito la necessità di distinguere tra spese di conservazione, suscettibili di rimborso o riparto, e spese di mero godimento anticipato dal singolo, per le quali non opera automaticamente lo stesso regime restitutorio; ha inoltre sottolineato la necessità di una prova documentale rigorosa, mediante fatture quietanzate, estratti conto o altri riscontri oggettivi del pagamento.

Conseguenza pratica: chi vuole farsi rimborsare una spesa deve non solo dimostrare che si trattava di una spesa di conservazione (non di mero godimento personale), ma anche produrre prova documentale rigorosa del pagamento effettuato.

La natura propter rem dell’obbligazione e la solidarietà del cessionario

Problema: se l’obbligo contributivo dipenda da un’adesione negoziale a un’organizzazione di gestione, e come risponde il cessionario della quota per i contributi non pagati dal cedente.

Principio: la Cass. civ. n. 20230/2021 ha qualificato l’obbligazione contributiva come obbligazione propter rem, affermando che essa deriva direttamente dal rapporto di appartenenza reale e permane indipendentemente dalla formale adesione a organismi o strutture collettive di gestione; proprio la natura propter rem spiega sia la trasmissibilità dell’obbligo in caso di circolazione della quota, sia la speciale tutela accordata alla comunione contro il rischio di inadempimento del partecipante, e rafforza la previsione del terzo comma dell’art. 1104 c.c. sulla solidarietà del cessionario per i contributi dovuti e non versati.

Conseguenza pratica: chi acquista una quota di comunione risponde in solido con il venditore dei contributi arretrati e non pagati, anche se non ha mai formalmente aderito alla gestione comune: l’obbligo segue il bene, non la persona.

L’efficacia solo pro futuro della rinuncia liberatoria

Problema: da quando produce effetti la rinuncia liberatoria del comunista, e se possa retroagire su oneri già maturati.

Principio: il Trib. Paola n. 343/2025 ha precisato che la rinuncia liberatoria produce effetti soltanto pro futuro e richiede che gli altri comproprietari ne abbiano conoscenza, poiché soltanto da quel momento l’assetto soggettivo della comunione può dirsi modificato in modo opponibile nel rapporto interno; questa impostazione impedisce che la rinuncia operi come meccanismo occulto di traslazione degli oneri già maturati o immediatamente maturandi.

Conseguenza pratica: un comunista non può rinunciare alla quota per sottrarsi retroattivamente a spese già maturate, e la rinuncia non produce effetti verso gli altri finché questi non ne siano a conoscenza.

Il controllo sulla causa concreta della rinuncia: il limite dell’abuso del diritto

Problema: se la rinuncia abdicativa sia sempre valida, anche quando serva a scaricare su terzi o sulla collettività oneri di manutenzione o messa in sicurezza che il proprietario intende evitare.

Principio: la Corte d’Appello di Genova n. 536/2025 ha affermato che la rinuncia abdicativa è nulla quando sia piegata a una finalità elusiva, ossia quando il suo scopo pratico consista nel trasferire a terzi o alla collettività oneri di manutenzione, bonifica o messa in sicurezza che il proprietario intende evitare; l’atto abdicativo, pur astrattamente ammesso dall’art. 1104 c.c., resta soggetto al vaglio della sua causa concreta e non può trasformarsi in uno strumento di abuso del diritto.

Conseguenza pratica: una rinuncia motivata solo dal voler scaricare su altri i costi di un bene in condizioni critiche (es. da bonificare o mettere in sicurezza) rischia la nullità.

Il momento in cui la spesa diventa esigibile

Problema: da quando decorre l’obbligo contributivo su una spesa deliberata — dalla delibera stessa o da un momento successivo.

Principio: il Trib. Nocera Inferiore n. 2769/2024 ha affermato che l’obbligo contributivo nasce quando la spesa diventa esigibile, ad esempio con l’ultimazione dei lavori o con il consolidarsi del titolo di pagamento, e non necessariamente nel momento della sola deliberazione — distinguendo correttamente tra approvazione della spesa, maturazione dell’obbligazione ed esigibilità del contributo.

Conseguenza pratica: la mera delibera di una spesa non basta a far scattare l’obbligo di pagamento: occorre verificare quando il debito è divenuto effettivamente esigibile, un dato rilevante anche per stabilire chi — cedente o cessionario — ne risponde.

I patti interni sulla ripartizione delle spese non vincolano i terzi

Problema: se un accordo privato tra comproprietari, che sposta convenzionalmente il peso delle spese, sia opponibile a chi acquista la quota senza essere parte di quell’accordo.

Principio: la Cass. civ. n. 3502/2019 ha escluso che un accordo interno, come un preliminare che sposti convenzionalmente il peso delle spese, possa essere opposto al terzo acquirente non parte di quell’accordo; la ripartizione convenzionale degli oneri può operare solo sul piano interno-obbligatorio fra i contraenti, ma non altera automaticamente il regime legale verso i soggetti estranei.

Conseguenza pratica: chi acquista una quota non è vincolato da accordi privati sulla ripartizione delle spese stipulati prima del suo ingresso nella comunione, se non ne era parte: verso di lui vale il regime legale dell’art. 1104 c.c.

Errori frequenti

  • Ritenere che le spese di conservazione richiedano sempre una previa deliberazione collegiale per essere rimborsabili.
  • Confondere le spese di mero godimento personale con le spese di conservazione ai fini del rimborso, senza fornire prova documentale rigorosa del pagamento.
  • Ritenere che l’obbligo contributivo dipenda da un’adesione negoziale a un’organizzazione di gestione, anziché discendere direttamente dalla titolarità della quota.
  • Ritenere che la rinuncia alla quota possa liberare retroattivamente il comunista da oneri già maturati o dal costo di spese già approvate.
  • Ammettere una rinuncia abdicativa motivata unicamente dalla volontà di scaricare su terzi o sulla collettività oneri di manutenzione, bonifica o messa in sicurezza.
  • Opporre al terzo acquirente della quota un accordo interno tra i precedenti comproprietari sulla ripartizione delle spese, di cui egli non era parte.

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L’art. 1104 c.c. può essere definito come la norma che trasforma la quota nella comunione in una posizione non solo di vantaggio, ma anche di responsabilità patrimoniale verso la conservazione e la gestione del bene comune. Il partecipante è tenuto a contribuire alle spese necessarie, a quelle di godimento e a quelle deliberate; può rinunciare alla quota per liberarsi solo per il futuro e solo nei limiti in cui la rinuncia non sia già incompatibile con spese approvate o con finalità elusive; e, in caso di trasferimento della quota, il cessionario risponde in solido dei contributi dovuti e non pagati, a conferma della natura propter rem dell’obbligazione. In questa chiave, la norma realizza un equilibrio tra libertà individuale e salvaguardia del bene comune: ammette l’uscita dalla comunione, ma non consente che essa diventi uno strumento di dumping degli oneri; protegge la circolazione della quota, ma senza sacrificare le ragioni creditorie della comunione; e affida al rimedio del rimborso ex art. 1110 c.c. la tutela del comunista diligente che abbia anticipato spese necessarie in presenza di trascuranza altrui.

Nota della Redazione

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inammissibile il ricorso incidentale del Comune senza autorizzazione giuntale a impugnare (Cass. 22683/2026)ApprofondimentoImpugnazione di delibera per vizio formale: la causa e di valore indeterminabile, non si guarda al compenso dell’amministratore (Cass. 23374/2026)ApprofondimentoAscensore anti-barriere: dopo la riforma del 2020 non è mai opera voluttuaria, unico limite la sicurezza del fabbricato (Cass. 23484/2026)ApprofondimentoSupercondominio: l’assemblea dei rappresentanti può ripartire tra i condòmini le spese del servizio comune agli edifici (Cass. 9309/2026)ApprofondimentoCondominio orizzontale: il lastrico che copre una sola unità è comune solo con un vero titolo costitutivo, non basta il regolamento (Cass. 9465/2026)ApprofondimentoCondominio: la presunzione ex art. 1117 c.c. copre anche i beni costruiti dopo, se sorti su area comune del medesimo proprietario (Cass. 19707/2026)ApprofondimentoDistanze e “pareti finestrate”: l’obbligo di distacco vale solo per le vedute, non per le luci (Cass. 20314/2026)ApprofondimentoSupercondominio: il quorum assembleare si calcola sul valore delle unità, non sulle tabelle millesimali (Cass. 20676/2026)ApprofondimentoImpugnazione di delibera condominiale: se il Condominio non appella, il singolo condomino intervenuto per difenderla non può farlo da solo (Cassazione 20398/2026)ApprofondimentoOneri condominiali e usufrutto: il nudo proprietario risponde solo delle spese straordinarie (Cass. 19011/2026)ApprofondimentoAffitto agrario e assistenza sindacale: l’attestazione in contratto ex art. 45 L. 203/1982 ha valore probatorio privilegiato (Cass. 19483/2026)ApprofondimentoScioglimento del condominio: i crediti per le parti rimaste comuni non si estinguono, si trasferiscono (Cass. 18203/2026)ApprofondimentoIl legatario dell’immobile risponde in solido dei debiti condominiali del testatore per l’anno in corso e il precedente (Cass. 17647/2026)ApprofondimentoDomanda riconvenzionale in condominio: non e’ mutatio libelli la diversa formulazione delle stesse conclusioni (Cass. 1104/2026)ApprofondimentoDelibera condominiale, il verbale che non identifica presenti e quote non è un vizio formale: incide sulla validità (Cass. 558/2026)ApprofondimentoCanna fumaria e regolamento condominiale contrattuale: l’assemblea può vietare l’installazione anche senza motivare (ord. 31593/2025)ApprofondimentoRipartizione spese di sostituzione degli ascensori: anche i locali commerciali devono contribuire, salvo deroga espressa nel regolamento (sent. 31675/2025)ApprofondimentoRipristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato dismesso illegittimamente: il condomino conserva il diritto anche se ha nel frattempo un impianto autonomo (sent. 31678/2025)ApprofondimentoCaduta di aghi di pino sulla rampa condominiale: non è illecito extracontrattuale, ma il concorso alle spese di pulizia va calcolato sull’intera somma (ord. 31740/2025)ApprofondimentoProprietà esclusiva di area cortiliva e usucapione: quando lo spazio dietro il condominio non è bene comune (sent. 31852/2025)ApprofondimentoLocazione a uso diverso: la sospensione feriale segue il tema deciso in primo grado, non la domanda nuova introdotta in appelloPaginaCalcolo Cedolare SeccaPaginaRipartizione Spese Condominiali Proprietario/InquilinoApprofondimentoArt. 1116 c.c. – Rinvio alle norme sulla divisione ereditaria, criterio di compatibilità, CTU, comoda divisibilità, conguagli e orientamenti giurisprudenzialiApprofondimentoArt. 1117 c.c. – Presunzione di condominialità, titolo contrario, criterio funzionale, supercondominio e principali orientamenti giurisprudenzialiApprofondimentoArt. 1111 c.c. – Diritto potestativo allo scioglimento della comunione, limiti, dilazione, divisibilità, vendita e giurisprudenzaApprofondimentoArt. 1112 c.c. – Indivisibilità della cosa comune, funzione oggettiva del bene, comoda divisibilità, limiti allo scioglimento e giurisprudenzaApprofondimentoArt. 1113 c.c. – Chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa, opponibilità della divisione, intervento, litisconsorzio, appello e divisione endoesecutivaApprofondimentoArt. 1114 c.c. – Divisione in natura, comoda divisibilità, ruolo della CTU, conguagli e vendita come rimedio residuale
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