Art. 1113 c.c. – Chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa, opponibilità della divisione, intervento, litisconsorzio, appello e divisione endoesecutiva
L’art. 1113 c.c., per come emerge in modo molto netto dai materiali giurisprudenziali disponibili, disciplina soprattutto il rapporto tra giudizio di divisione e tutela dei terzi titolari di diritti sulla quota o sul bene comune, in particolare creditori iscritti e aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente alla domanda di divisione (Trib. Genova n. 2614/2024; Trib. Ferrara n. 90/2025; Corte app. Catania n. 1711/2024).
Il primo dato sistematico, costantemente ribadito, è che i creditori iscritti e gli aventi causa non sono, in via originaria, litisconsorti necessari del giudizio di scioglimento della comunione, ma soggetti titolari di una posizione protetta, che devono essere chiamati se si vuole che la divisione sia loro opponibile; la loro mancata evocazione, quindi, non travolge automaticamente il giudizio tra i condividenti, ma incide sul piano dell’efficacia verso il terzo pretermesso (Trib. Ferrara n. 90/2025; Corte app. Catania n. 1711/2024; Cass. n. 15994/2020).
Cosa prevede l’articolo
Funzione della norma: tutela dell’opponibilità, non litisconsorzio necessario generalizzato
La giurisprudenza più utile e centrata individua la funzione dell’art. 1113 c.c. non nella costruzione di un litisconsorzio necessario generalizzato, ma nella predisposizione di una tutela di opponibilità, cioè di un meccanismo per evitare che la divisione pregiudichi chi vanta, con pubblicità anteriore, un diritto o una garanzia sulla quota indivisa o sul compendio comune (Trib. Genova n. 2614/2024; Trib. Patti n. 1115/2024; Corte app. Catania n. 1711/2024). Il principio più ricorrente è che l’omessa chiamata non comporta normalmente nullità della divisione nei rapporti interni fra condividenti, ma inefficacia o inopponibilità della divisione nei confronti del creditore o avente causa pretermesso, che può agire come se la divisione non gli fosse opponibile. La sentenza del Tribunale di Genova afferma in modo diretto che la mancata chiamata del creditore ipotecario nella divisione negoziale della massa ereditaria rende la divisione inefficace verso di lui e gli consente di procedere esecutivamente come se quella divisione non fosse intervenuta (Trib. Genova n. 2614/2024). In termini analoghi si muovono il Tribunale di Ferrara, che richiama il principio secondo cui la divisione non produce effetti verso i creditori iscritti non chiamati, e il Tribunale di Patti, che collega l’inopponibilità alla priorità della trascrizione del pignoramento o del diritto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di divisione (Trib. Ferrara n. 90/2025; Trib. Patti n. 1115/2024). La Corte d’Appello di Catania aggiunge che la chiamata dei creditori iscritti non è condizione di validità astratta della divisione, ma onere necessario se si intende rendere la decisione efficace e stabile anche verso di loro (Corte app. Catania n. 1711/2024).
Da qui discende una distinzione fondamentale: altra cosa è la parte necessaria in senso tecnico-processuale, altra cosa è il soggetto che deve essere chiamato per evitare l’inopponibilità della decisione; l’art. 1113 c.c. si colloca prevalentemente sul secondo piano (Trib. Firenze n. 660/2024; Cass. n. 19865/2022; Cass. n. 15994/2020). Il Tribunale di Firenze, con riguardo a usufruttuari e titolari di diritti trascritti, distingue tra soggetti che vanno chiamati perché la sentenza sia opponibile nei loro confronti e soggetti che non diventano per ciò solo litisconsorti necessari del giudizio divisorio (Trib. Firenze n. 660/2024). La Cassazione precisa ulteriormente il quadro coordinando l’art. 1113 c.c. con l’art. 111 c.p.c.: gli acquirenti o successori a titolo particolare che abbiano trascritto un titolo anteriore alla domanda di divisione devono essere valutati in base alla concreta portata del titolo trascritto e alla loro effettiva partecipazione, senza automatismi assoluti, perché la mera anteriorità della trascrizione non basta da sola a risolvere ogni questione (Cass. n. 19865/2022).
Applicazione pratica
Posizione processuale del creditore chiamato o intervenuto
Il creditore chiamato ai sensi dell’art. 1113 c.c. non assume automaticamente la qualità di litisconsorte pieno per il solo fatto della chiamata, ma la sua posizione cambia se egli esercita concretamente il diritto di intervento nel giudizio (Cass. n. 15994/2020; Cass. n. 26133/2021). Secondo Cass. n. 26133/2021, il creditore ipotecario chiamato assume posizione di litisconsorte soltanto con l’effettivo intervento, ed è proprio questo intervento a rendere la divisione efficace nei suoi confronti e a rendere necessaria la sua partecipazione anche nei gradi successivi del processo. Cass. n. 15994/2020 distingue le banche o i creditori semplicemente chiamati da quelli che abbiano compiuto un vero atto di intervento processuale, affermando che solo questi ultimi diventano litisconsorti processuali rilevanti ai fini dell’integrità del contraddittorio in appello. Questa ricostruzione è rafforzata da Cass. n. 27533/2025, che conferma che il creditore ipotecario intervenuto volontariamente diviene litisconsorte processuale necessario per il grado di appello, con la conseguenza che la sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado determina nullità del procedimento di appello. L’art. 1113 c.c. non crea quindi sempre e subito un litisconsorzio necessario, ma può generare un litisconsorzio processuale sopravvenuto per effetto dell’intervento del terzo, soprattutto ai fini del giudizio di impugnazione.
Integrazione del contraddittorio in appello
Se il creditore iscritto è effettivamente intervenuto in primo grado, la sua mancata chiamata in appello determina nullità dell’intero giudizio di secondo grado o inammissibilità dell’impugnazione, a seconda della specifica scansione processuale (Cass. n. 26133/2021; Cass. n. 15994/2020). Cass. n. 26133/2021 afferma espressamente che, ove il creditore ipotecario si sia avvalso del diritto di intervento in primo grado, la Corte d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio e, in mancanza, il procedimento di secondo grado è nullo. Cass. n. 15994/2020 aggiunge che il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio e può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione se la notifica non viene effettuata nei confronti del creditore intervenuto. Anche Cass. n. 27533/2025 conferma l’orientamento, ribadendo che l’intervento volontario del creditore in primo grado trasforma la sua posizione in modo tale da rendere necessaria la sua presenza nel giudizio di gravame. La chiamata ex art. 1113 c.c. ha, all’inizio, funzione di tutela dell’opponibilità; l’intervento del terzo, però, può innestare effetti processuali pieni sull’ulteriore sviluppo del giudizio.
Divisione endoesecutiva e rimedi propri del processo esecutivo
Il giudizio di divisione instaurato in sede esecutiva resta autonomo, ma le contestazioni relative ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione o ai vizi degli atti esecutivi devono essere fatte valere con gli strumenti tipici dell’esecuzione, e non impropriamente trasfuse nel giudizio divisionale (Cass. n. 12703/2022; Cass. n. 22210/2021; Trib. Trieste n. 1035/2024). Cass. n. 12703/2022 chiarisce che il giudizio di divisione endoesecutiva è autonomo rispetto all’esecuzione e che eventuali censure sui provvedimenti esecutivi vanno introdotte tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o altri rimedi tipici del processo esecutivo. Cass. n. 22210/2021 aggiunge che non è consentito aggirare la disciplina delle opposizioni esecutive facendo valere nel giudizio divisionale questioni che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente nella sede esecutiva, e che la mancata attivazione dei rimedi tipici può precludere contestazioni tardive. Il Tribunale di Trieste traduce questi principi in una fattispecie concreta: la notificazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dispone la divisione è sufficiente per instaurare il contraddittorio nel giudizio divisionale endoesecutivo, e le censure sugli atti dell’esecuzione devono essere fatte valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. entro i termini di legge, pena decadenza; l’omessa opposizione tempestiva comporta decadenza dalle impugnazioni relative agli atti esecutivi, con riflessi diretti anche sulla possibilità del creditore di contestare tardivamente la regolarità della divisione endoesecutiva (Trib. Trieste n. 1035/2024). L’art. 1113 c.c. non può quindi essere letto isolatamente: nella divisione endoesecutiva esso si intreccia con i tempi, i rimedi e le preclusioni del processo esecutivo.
Sempre nella dimensione endoesecutiva, il Tribunale di Firenze collega la disciplina della chiamata dei terzi anche alla validità del pignoramento che fonda la divisione, affermando che la domanda di divisione endoesecutiva presuppone un valido atto esecutivo correttamente riferito alla reale quota del debitore, sicché la questione della legittimazione del creditore procedente non è irrilevante nel contesto dell’art. 1113 c.c.; la posizione degli usufruttuari o di altri titolari di diritti trascritti non li trasforma automaticamente in litisconsorti necessari, ma la loro chiamata resta funzionale all’opponibilità della decisione e va coordinata con la regolarità del titolo esecutivo che ha originato la divisione (Trib. Firenze n. 660/2024).
Sorte dell’ipoteca e coordinamento con l’art. 2825 c.c.
Il Tribunale di Genova afferma che l’art. 2825, terzo comma, c.c. è applicabile per analogia anche alle divisioni negoziali, e descrive il meccanismo di traslazione dell’ipoteca sul bene assegnato o sul conguaglio, ferma però la possibilità che, se la divisione è dichiarata inefficace verso il creditore pretermesso, la garanzia resti azionabile secondo la logica originaria della sequela (Trib. Genova n. 2614/2024). La Corte d’Appello di Catania precisa che la chiamata del creditore nel giudizio di divisione serve anche a consentirgli di incidere sulla sistemazione dei conguagli e sulla concreta conservazione della garanzia, dato che l’ipoteca iscritta sulla quota può trasferirsi sui conguagli dovuti al condividente debitore, evidenziando anche il rilievo del termine liberatorio collegato alla notificazione della divisione al creditore e alla sua eventuale opposizione: la funzione dell’art. 1113 c.c. non è quindi solo «partecipativa», ma anche strettamente protettiva della garanzia patrimoniale (Corte app. Catania n. 1711/2024).
Aventi causa e successione a titolo particolare
L’ordinanza Cass. n. 19865/2022 spiega che occorre distinguere la successione a titolo particolare nel diritto controverso dalla regola dell’art. 1113 c.c. sugli acquirenti che abbiano trascritto prima della domanda di divisione: il processo prosegue tra le parti originarie, ma, ai fini dell’opponibilità della sentenza di divisione, bisogna verificare se il terzo trascrittore rientri tra i soggetti protetti dall’art. 1113 c.c. e quale sia la reale estensione del suo titolo. Non basta quindi affermare che «c’è un titolo anteriore»: bisogna stabilire come quel titolo interagisca con l’oggetto della divisione e con la concreta partecipazione del terzo al processo (Cass. n. 19865/2022).
Rimedi del creditore pretermesso
Il creditore pretermesso può far valere l’inefficacia o l’inopponibilità della divisione nei suoi confronti e, a seconda della sede processuale, può intervenire, opporsi, o coltivare i rimedi propri dell’esecuzione se la divisione si innesta su un processo esecutivo (Trib. Genova n. 2614/2024; Trib. Patti n. 1115/2024; Cass. n. 12703/2022; Cass. n. 22210/2021). Il Tribunale di Genova ammette la proponibilità, in sede di opposizione all’esecuzione, di una domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria di inefficacia della divisione nei confronti del creditore procedente, mostrando che il tema dell’art. 1113 c.c. può emergere anche in via incidentale o riconvenzionale in processi diversi dal puro giudizio divisorio (Trib. Genova n. 2614/2024). Il Tribunale di Patti conferma che il creditore pretermesso conserva la possibilità di disconoscere l’efficacia della divisione e di far prevalere il proprio vincolo ove la trascrizione del suo diritto o del pignoramento sia anteriore alla trascrizione della domanda di divisione (Trib. Patti n. 1115/2024).
Giurisprudenza
Problema: quali effetti ha la mancata chiamata del creditore ipotecario nella divisione negoziale della massa ereditaria, e cosa può fare il creditore pretermesso. Principio: la divisione è inefficace verso di lui e gli consente di procedere esecutivamente come se non fosse intervenuta; l’art. 2825, terzo comma, c.c. si applica per analogia anche alle divisioni negoziali; è ammessa, in sede di opposizione all’esecuzione, una domanda riconvenzionale di inefficacia della divisione. Conseguenza pratica: il creditore pretermesso può far valere l’inefficacia anche in via riconvenzionale in un giudizio diverso da quello divisorio (Trib. Genova n. 2614/2024).
Problema: quali effetti produce la divisione verso i creditori iscritti non chiamati. Principio: la divisione non produce effetti verso i creditori iscritti non chiamati. Conseguenza pratica: il creditore non chiamato resta estraneo agli effetti della divisione (Trib. Ferrara n. 90/2025).
Problema: se la chiamata dei creditori iscritti sia condizione di validità della divisione, e come incide sulla garanzia. Principio: la chiamata non è condizione di validità astratta, ma onere necessario per l’efficacia verso i terzi; l’ipoteca iscritta sulla quota può trasferirsi sui conguagli dovuti al condividente debitore. Conseguenza pratica: la funzione dell’art. 1113 c.c. è anche strettamente protettiva della garanzia patrimoniale del creditore (Corte app. Catania n. 1711/2024).
Problema: quando il creditore chiamato diventa litisconsorte pieno, e cosa succede se non viene coinvolto in appello. Principio: non assume automaticamente tale qualità per la sola chiamata, ma solo con un vero atto di intervento; il difetto di contraddittorio in appello è rilevabile d’ufficio. Conseguenza pratica: occorre verificare se il creditore si sia limitato alla chiamata o abbia effettivamente spiegato intervento (Cass. n. 15994/2020).
Problema: cosa può fare il creditore pretermesso quando la sua trascrizione è anteriore alla domanda di divisione. Principio: l’inopponibilità è collegata alla priorità della trascrizione del pignoramento o del diritto del terzo. Conseguenza pratica: il creditore pretermesso può disconoscere l’efficacia della divisione e far prevalere il proprio vincolo (Trib. Patti n. 1115/2024).
Problema: chi va chiamato per l’opponibilità senza diventare litisconsorte necessario, e che rilievo ha la validità del pignoramento nella divisione endoesecutiva. Principio: per usufruttuari e titolari di diritti trascritti va distinto chi va chiamato per l’opponibilità da chi non diventa litisconsorte necessario; la domanda di divisione endoesecutiva presuppone un valido atto esecutivo riferito alla reale quota del debitore. Conseguenza pratica: la legittimazione del creditore procedente va coordinata con la regolarità del titolo esecutivo (Trib. Firenze n. 660/2024).
Problema: come si coordina l’art. 1113 c.c. con l’art. 111 c.p.c. sulla successione a titolo particolare. Principio: gli acquirenti con titolo trascritto anteriore vanno valutati in base alla concreta portata del titolo e all’effettiva partecipazione, senza automatismi; la mera anteriorità della trascrizione non basta. Conseguenza pratica: occorre stabilire se il titolo riguardi l’intero compendio o solo una quota, e se il terzo abbia partecipato al processo (Cass. n. 19865/2022).
Problema: quando il creditore ipotecario chiamato diventa litisconsorte, e cosa succede se non partecipa all’appello. Principio: diventa litisconsorte solo con l’effettivo intervento; se è intervenuto in primo grado, la Corte d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio. Conseguenza pratica: in mancanza di integrazione, il procedimento di secondo grado è nullo (Cass. n. 26133/2021).
Problema: quali conseguenze ha l’intervento volontario del creditore ipotecario ai fini del grado di appello. Principio: il creditore intervenuto volontariamente diviene litisconsorte processuale necessario per l’appello. Conseguenza pratica: la sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado determina la nullità del procedimento di appello (Cass. n. 27533/2025).
Problema: come si rapportano il giudizio di divisione endoesecutiva e il processo esecutivo sottostante. Principio: il giudizio di divisione endoesecutiva è autonomo; le censure sui provvedimenti esecutivi vanno introdotte con opposizione ex art. 617 c.p.c. o altri rimedi tipici. Conseguenza pratica: le contestazioni sugli atti esecutivi non vanno trasfuse impropriamente nel giudizio divisionale (Cass. n. 12703/2022).
Problema: se si possano far valere nel giudizio divisionale questioni che andavano dedotte in sede esecutiva. Principio: non è consentito aggirare la disciplina delle opposizioni esecutive facendo valere nel giudizio divisionale questioni da dedurre tempestivamente in sede esecutiva. Conseguenza pratica: la mancata attivazione dei rimedi tipici dell’esecuzione può precludere contestazioni tardive (Cass. n. 22210/2021).
Problema: come si instaura il contraddittorio nella divisione endoesecutiva e quali termini valgono per contestare gli atti dell’esecuzione. Principio: la notificazione dell’ordinanza che dispone la divisione è sufficiente per il contraddittorio; le censure sugli atti dell’esecuzione vanno fatte valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. entro i termini, pena decadenza. Conseguenza pratica: l’omessa opposizione tempestiva preclude anche la contestazione tardiva della regolarità della divisione endoesecutiva (Trib. Trieste n. 1035/2024).
Non sono invece disponibili, nei materiali forniti, il testo legislativo dell’art. 1113 c.c. con riferimento diretto, né i passaggi motivazionali integrali di tutte le pronunce richiamate, né ulteriori decisioni a Sezioni Unite specificamente dedicate all’articolo; tale informazione deve essere considerata non disponibile.
Errori frequenti
- Ritenere che i creditori iscritti e gli aventi causa siano sempre litisconsorti necessari del giudizio di divisione, quando in via originaria sono solo soggetti da chiamare per garantire l’opponibilità.
- Considerare nullo il giudizio di divisione tra condividenti per la sola omessa chiamata di un creditore iscritto, confondendo inopponibilità verso il terzo e nullità nei rapporti interni.
- Presumere che la semplice chiamata del creditore lo trasformi in litisconsorte pieno, senza verificare se abbia effettivamente spiegato intervento nel giudizio.
- Trascurare l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del creditore che sia effettivamente intervenuto in primo grado.
- Far valere nel giudizio di divisione endoesecutiva censure sui provvedimenti o sugli atti del processo esecutivo, anziché utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Ritenere che la mera anteriorità della trascrizione del titolo dell’avente causa risolva automaticamente ogni questione di opponibilità, senza verificare portata del titolo e partecipazione al processo.
Collegamenti
- Art. 111 c.p.c. — successione a titolo particolare nel diritto controverso.
- Art. 617 c.p.c. — opposizione agli atti esecutivi, rimedio tipico per le censure sul processo esecutivo.
- Art. 2825, terzo comma, c.c. — traslazione dell’ipoteca sul bene assegnato o sul conguaglio in sede di divisione.
L’orientamento di Cass. n. 15994/2020 e Cass. n. 26133/2021 si concentra soprattutto sulla posizione processuale del creditore chiamato e poi intervenuto, e sulla necessità dell’integrazione del contraddittorio nei gradi successivi. Cass. n. 19865/2022 aggiunge il tassello del coordinamento con la successione a titolo particolare e con la trascrizione anteriore degli aventi causa. Le decisioni di merito sviluppano soprattutto il versante applicativo: chiariscono gli effetti dell’omessa chiamata, la sorte della garanzia, il rapporto con il titolo trascritto e la distinzione tra opponibilità e validità del giudizio. Cass. n. 27533/2025 e Trib. Ferrara n. 90/2025 confermano e consolidano questo impianto, insistendo sulla duplice idea che il creditore iscritto non è parte necessaria in via originaria, ma che la sua effettiva partecipazione può determinare conseguenze processuali più intense, e che la sanzione tipica dell’omessa chiamata resta l’inopponibilità della divisione al terzo pretermesso.
La norma tutela creditori iscritti e aventi causa anteriori alla domanda di divisione non facendone sempre parti necessarie del giudizio, ma imponendone la chiamata se si vuole ottenere una divisione loro opponibile; l’omessa chiamata determina, di regola, inefficacia o inopponibilità della divisione verso il terzo pretermesso e non nullità automatica del giudizio tra condividenti; se però il creditore interviene effettivamente, la sua posizione processuale si rafforza fino a richiedere, in caso di impugnazione, l’integrazione del contraddittorio; nella divisione endoesecutiva, infine, la tutela del creditore si intreccia con i rimedi tipici del processo esecutivo e con le relative decadenze.
Nota della Redazione
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